Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  18/06/2022

Progetto di modifica del diritto delle persone fragili, soluzioni nuove per il "dopo di noi"

  1. Soluzioni nuove per il “dopo di noi”: il patrimonio con vincolo di destinazione a favore della persona fragile

              L’abrogazione dell’interdizione determina, negli artt. 692 ss. c.c., l’aprirsi di un “vuoto’’ disciplinare; vuoto suscettibile di essere coperto - nella presente riforma, agli effetti patrimoniali - tenendo presenti le istanze umane e tecniche che si ricollegano da tempo all’universo del “durante e dopo di noi”. 

               In effetti il vuoto in questione esisteva già, funzionalmente, nella vigenza dei vecchi istituti; essendo la sostituzione fedecommissaria un meccanismo quantomai farraginoso, oggetto di   scarsa applicazione nella pratica.

               Né il deficit di presidio, da sempre registrabile nell’ambito della fragilità, poteva dirsi aggirato o colmato attraverso eventuali ricorsi all’istituto (non italiano) del trust, né dalla legge (super laconica) sul ‘dopo di noi’, nè dalla disciplina (puramente secondaria) dell’art. 2647 ter c.c.

               E’ stato così introdotto nel presente progetto di riforma un neo-bastione privatistico, denominato “patrimonio con vincolo di destinazione a favore della persona fragile”, che occupa statutariamente gli articoli da 692 a 697 del codice civile (articoli ospitanti fino ad oggi la disciplina del fedecommesso).

               Tenuto conto quanti siano i casi in cui, rispetto a un individuo vulnerabile, il giudice tutelare mostra di orientarsi – allorché sia operante una rete domestica – verso una ‘’non apertura hic et nunc’’ dell’AdS, si è poi ritenuto opportuno ampliare il target del neo-istituto, allargandolo agli esseri disagiati in generale.

     Brevemente allora: con l’introduzione del detto paradigma diviene possibile, per i familiari della persona non autonoma, costituire un fondo gestito da un affidatario, nell’interesse e per l’esclusivo sostegno del bisognoso: in particolare per il mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale dello stesso.

               È esperienza comune – merita aggiungere - come risulti spesso non opportuno intestare i beni direttamente al soggetto da proteggere; (a) essendo più proficuo che detti beni costituiscano un patrimonio separato, (b) gravato da un vincolo di destinazione e contrassegnato da pressanti obbligazioni fiduciarie in capo al proprietario-gestore, (c) in modo da assicurare il rispetto del programma che il costituente ha stabilito.

               Elemento caratterizzante del modello patrimoniale in esame appare, in sintesi, il favor per l’autosufficienza economico-esistenziale dell’interessato.

               La realizzazione del programma e il rispetto della finalità sono posti sotto l’egida del Giudice Tutelare.

     È un istituto che si colloca nel solco già tracciato dall’art. 2645-ter del codice civile, delineando un atto di destinazione rivolto, in prospettiva, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo il nostro ordinamento giuridico.

               Il tutto in sintonia sia con preoccupazioni domestiche future - relative a difficoltà dei familiari di prendersi cura del fragile, per l’avvenire - sia con esigenze caratteristiche del “durante noi”.

               Diversamente da quanto previsto nella legge 112/2016 (cosiddetta legge sul dopo di noi), il patrimonio vincolato potrà costituirsi anche a vantaggio di individui non classificabili come “disabili gravi”: un passaggio disciplinare che mira all’attuazione del benessere/accudimento in senso ampio, per tutte le persone civilmente svantaggiate, a prescindere dalle mancanze che le affliggano.

 




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