-  Redazione P&D  -  12/05/2016

Processo civile: principio dlla ragione più liquida, ambito di applicazione - Trib. di Vercelli, Ordinanza 9.05.2016

Processo civile – art. 276, comma 2, c.p.c. – principio della ragione più liquida – ambito di applicazione;

Il principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea "sul piano dell"impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell"evidenza a quello dell"ordine di trattazione delle questioni di cui all"art. 276 c.p.c." (Cass. Sez. 6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002) – non può, da un lato, consentire il distoglimento dei contendenti dal giudice naturale precostituito per legge, valore da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata a quello di ragionevole durata del processo; né può, dall"altro, consentire al Giudice di dirimere, attraverso la sua applicazione, controversie connotate da una pluralità di domande ed eccezioni che non provengano dalla medesima parte processuale, o comunque da più parti portatrici del medesimo interesse processuale e sostanziale; alla luce di quanto sopra, l"interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), a mente della quale "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" non può portare il Giudice ad accogliere una questione di merito liquidamente fondata, laddove la questione pregiudiziale di rito astrattamente suscettibile di assorbimento cd. improprio sia stata sollevata dalla controparte processuale.




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