-  Peron Sabrina  -  12/12/2014

PRIVACY E DIRITTO ALLIMMAGINE: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCEDURALI T. MILANO 23.12.2013 – Sabrina PERON

 

Il diritto all"immagine è un diritto assoluto e personalissimo che trae il suo fondamento dall"art. 2 della Costituzione e disciplinato dall"art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d"autore (L. 22.04.1941, n. 633). A queste norme si sono aggiunte le particolari disposizioni a tutela dei minorenni (L. 176/1991) e dei dati personali (D.Lgs 196/2003, o Codice Privacy), trasposte anche nel Codice deontologico dei giornalisti.

In particolare:  l"art. 10 c.c., dispone l"illiceità dell"esposizione o della pubblicazione dell"immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalle legge o, comunque, con pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione;  gli artt. 96 e 97 L.A. precisano, invece, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo che la riproduzione appaia giustificata dalla notorietà o dall"ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure, quando la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) consente al giornalista di diffondere i dati, «anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell"essenzialità dell"informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Il fotografo, però è tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

Quanto ai minori, per valutare la legittimità, o meno, della raccolta e della pubblicazione di tale immagine, con riferimento ai diritti dell"adolescente minorenne, vengono in rilievo una serie di fonti normative:

a) la Convenzione internazionale sui diritti dell"infanzia (L. 176/1991), secondo cui nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione e, pertanto, deve essere adeguatamente tutelato (art. 16);

b) l"art. 7 del Codice Deontologico Giornalisti (che rinvia alla nota Carta di Treviso, la cui ultima modifica ne ha esteso l"applicabilità anche al giornalismo on-line e multimediale), secondo cui il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca: il giornalista è tenuto a non pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né a fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione e tale tutela si estende anche ai fatti che non siano specificamente reati;

c) l"art. 56 D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), che vieta in particolare, di divulgare l"immagine e gli altri dati identificativi di minori comunque coinvolti in procedimenti giudiziari non solo penali.

 

La sentenza del Tribunale di Milano che qui si pubblica ha riguardato la pubblicazione/diffusione di fotografie di un personaggio pubblico (nota showgirl), ritratto insieme alla figlia minorenne, mentre erano a passaggio per le vie di Milano

Facendo applicazione dei principi sopra indicati, il Tribunale ha ritenuto che detta immagine, sebbene neutra e non lesiva dell"onore o del decoro dei soggetti ritratti, era, tuttavia, priva del requisito dell"interesse pubblico all"informazione e, soprattutto, con riferimento ai diritti della minore ritratta, non rispondeva ad alcun oggettivo interesse della medesima alla sua pubblicazione.

In particolare, secondo il Tribunale (che in proposito cita Cass. 19069/2003, in tutte le decisioni relative ai minori «l"interesse degli stessi deve avere una considerazione preminente, con la conseguente che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontro che non ricorra l"utilità sociale della notizia e, quindi, l"unico limite del pubblico interesse».

Dall"illecita pubblicazione dell"immagine altrui segue il risarcimento dei danni non patrimoniali «ai sensi dell"art. 10 cod. civ. e dell"art. 2059 cod. civ. per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall"art. 2 della Costituzione e in virtù della protezione del dato-immagine attraverso il codice sulla riservatezza». La determinazione della misura del risarcimento non patrimoniale (liquidato in complessivi € 15.000,00m) è stata (necessariamente) svolta in via di equità,  tenendo conto: della rilevanza del servizio (articolato in numerose immagini); del periodo di esposizione; dell"ampiezza della sua diffusione; l"età del minore ritratto (quindicenne) e, soprattutto il dato evidenziato e riscontrato  dalla convenuta circa la diffusione della immagine del minore  anche attraverso altri siti o mezzi.

 

Peraltro il giudice ambrosiano incidenter tantum ha correttamente rilevato come «l"illecita pubblicazione dell"immagine altrui» obblighi anche al risarcimento dei danni patrimoniali i quali consistono nel «pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In tale prospettiva, come noto,  la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, facendosi riferimento nella determinazione di  tale importo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore; tema questo che non assume rilevanza nella specie, in difetto di qualsiasi allegazione o riscontro sulla circostanza».

 

La sentenza in esame appare di interesse anche sotto un profilo prettamente procedurale.

Difatti ai sensi dell"art. 152, D.Lgs. 196/2003, per le controversie in materia di privacy è prevista l"applicazione del rito del lavoro. Poiché nella fattispecie decisa parte attrice lamentava sia la violazione della normativa sulla privacy che quella sulla tutela dell"immagine, parte convenuta, eccepiva l"inammissibilità del cumulo delle due domande nell"ambito del medesimo giudizio, affermando la necessità di mutazione del rito, avuto riguardo alla differenza dei procedimenti previsti, l"uno disciplinato dalle norme del rito del lavoro, l"altro dal rito ordinario, con conseguente separazione delle "due" cause.

Tale prospettazione non ha però trovato accoglimento.

Secondo il Tribunale di Milano difatti (con un ragionamento che a parere di chi scrive appare immune da vizi logici), le «disposizioni processuali in ordine all"eventuale separazione delle domande per ragioni di rito, ovvero in merito al tema della possibilità di introduzione di distinti giudizi o di cumulo di domande, devono essere oramai tutte riconsiderate alla luce dei principi ricavabili dall"art. 111 Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità». Ne segue che in caso di violazione del codice sulla riservatezza e di altri precetti a tutela di beni personali, quali l"onore e la reputazione, «la diversità dei riti in astratto previsti non determina un effetto processuale tale da portare ad una pluralità di procedimenti». Ad avviso del Tribunale a tale conclusione si «perviene considerando che la domanda risarcitoria proposta, pur sotto diversi profili di illiceità, trae origine da un unico fatto [la pubblicazione delle foto in un sito internet] ed in conformità all"orientamento della Suprema Corte contrario al frazionamento dei giudizi, deve affermarsi l"unicità della cognizione nell"ambito di un unico strumento  procedimentale (sentenza n.28286/2011). Infatti, come nella specie, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale in più procedimenti, giacché la "disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale." Principio che vale, a fortiori, per impedire   eventuali successivi frazionamenti del giudizio correttamente instaurato unitariamente. Tanto più che non è ravvisabile alcuna violazione del pieno dispiegarsi della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa».

 




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