-  Bucci Elisa  -  25/07/2014

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: DECADENZA E PRESCRIZIONE – Corte Cost. 69/2014 – Elisa BUCCI

Il Tribunale di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'adeguamento di una prestazione previdenziale in riferimento all"art. 38 comma 4 DL 98/2011 che ha reso applicabili i termini, di decadenza e prescrizione retroattivamente anche ai giudizi pendenti in primo grado. 

Con sentenza n. 69/2014 la Corte Costituzionale ha sancito che occorre accertare se la retroattività dell'art. 38, sia conforme al canone della ragionevolezza e, quindi, conforme con altri valori o interessi costituzionalmente protetti.

Segnatamente, la Corte precisa che l'efficacia retroattiva della legge trova un limite nel principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, pacificamente applicabile alla materia processuale.

La Corte esclude che l'istituto della decadenza possa essere soggetto per sua natura ad applicazioni retroattive: non può infatti configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato.

In particolare, la norma censurata prevede che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche - diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale - si estingua ove la domanda - di accessori o di ratei arretrati - non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.

La Corte Costituzionale conclude quindi per l'illegittimità costituzionale del denunciato art. 38 comma 4 DL 98/2011, per violazione dell'art. 3 Cost., in ragione del vulnus arrecato al principio dell'affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 




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