-  Cariello Maria  -  20/05/2014

POS AVVOCATI, PRECISAZIONI DAL CNF- Maria CARIELLO

 Con circolare n. 10- C 2014 il CNF (www.cnf.it)  ha fornito precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che - secondo notizie diffuse da alcuni media - graverebbe su tutti i professionisti.

La fonte è l'art. 15 comma 4 del cd. "decreto sviluppo bis"( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'ultimo decreto cd. "mille proroghe", cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.) che prevede:

" A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". 2

Il CNF precisa che la previsione non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

Qualora il cliente dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore, che, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

La normativa regolamentare  precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (superiore ai trenta euro).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film