-  Redazione P&D  -  19/10/2016

Pornografia minorile: rapporto tra detenzione e diffusione. – Emanuele Mascolo

La Legge n. 269/1998 ha introdotto nel codice penale l"articolo 60ter, rubricato "Pornografia minorile." 

Uno dei tanti problemi che il reato de quo pone e dei quali la giurisprudenza ha cercato di fare chiarezza, riguarda la distribuzione, la diffusione, la divulgazione, la diffusione del materiale pornografico.

A proposito, sono sorti dubbi circa la condotta dell"agente, precedente al 2006, quando ad opera della Legge n. 38, l"articolo 600ter del codice penale fu modificato con l"introduzione della parola "diffusione".

Secondo parte della giurisprudenza (C. Cass. Pen., 3 luglio 2009, n. 27171), tale condotta integra il reato di pornografia minorile, perché si tratta comunque di divulgazione, come previsto dalla precedente previsione letteraria della norma.

Il costante orientamento giurisprudenziale, ha fatto luce inoltre sul significato di divulgazione e diffusione di materiale pornografico, per i quali risponde penalmente il soggetto che lo propaghi a destinatari indeterminati.

Pertanto è chiaramente da distinguere l"ipotesi della divulgazione, da quella più lieve di cessione di materiale pornografico ex art. 600ter, co. 4, che si configura nel caso di condotte occasionali o quando la visione del materiale è ristretto a poche persone. (C. Cass. Pen., 11 febbraio 2002, n. 5397)

In ogni caso, la recente giurisprudenza di legittimità sul punto, chiarisce che la volontà e dunque il pericolo della diffusione del materiale pornografico devono sussistere in concreto. (C. Cass. Pen., 12 marzo 2015, n. 16340)

Della detenzione del materiale pornografico, se ne occupa l"articolo 600quater c.p., norma di carattere residuale perché a differenza dell"articolo 600ter, c.p., mira a punire non chi diffonde ma chi si procura e detiene il materiale pornografico.

È la giurisprudenza a chiarire infatti che va esclusa la responsabilità per detenzione se il soggetto ha prodotto il materiale. (C. Cass. Pen., 25 marzo 2011, n.11997)

È utile inoltre chiarire che l"ipotesi di reato de quo è da considerarsi come reato commissivo permanente, per la quale è prevista l"aggravante dell"ingente quantità, il cui indizio discende dalla quantità di materiale pornografico in possesso dell"agente.

L"ausilio della giurisprudenza circa i rapporti tra la fattispecie di divulgazione e quella di detenzione di materiale pornografico, conduce a prendere atto che non può sussisterne il concorso, poiché l"art. 600 quater, c.p., contiene la c.d. clausola di riserva, in base alla quale, la detenzione non è punibile quando concretamente è un post factum. ( C. Cass. Pen., 14 gennaio 2008, n. 1814)

 




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