-  Menin Alessandro  -  20/03/2016

PIENEZZA PROBATORIA DELLA CAI A DOPPIA FIRMA – Giud.Pace San Donà di Piave n. 42/2016 – Alessandro MENIN

Quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole - C.A.I. -, sottoscritto da entrambi i conducenti, fa prova circa le modalità e conseguenze del sinsitro in mancanza di prova liberatoria contraria da parte della compagnia di assicurazione.

 

 

Mi lamentavo un paio d'anni fa sempre su questo sito del poco coraggio dimostrato dai Giudici nell'applicazione di una norma tanto chiara quanto efficace: l'art. 143 codice delle assicurazioni, il quale recita, al suo ultimo comma, "quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell"impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".

Di fatto, è esperienza di tutti gli operatori del diritto quella di trovarsi di fronte ad un magistrato che, senza dimostrare alcuna di forza decisionale, pur di fronte ad una CAI con doppia firma, obblighi il danneggiato a sovrabbondanti (e costose) istruttorie in cause ove, solo con la corretta (e "audace") applicazione delle norme di legge, la strada potrebbe essere molto più semplice e veloce.

Tuttavia non si deve dimenticare come nell'articolo richiamato il Legislatore abbia introdotto una presunzione legale relativa, con la forza probatoria che le è propria.

Ciò dovrebbe obbligare le compagnie assicurative a fornire delle prove contrarie a quanto riportato nel modulo sottoscritto dai conducenti, ed al Giudice non dovrebbero bastare semplici asserzioni a confutazione di una realtà descritta in un documento.

Si discosta, e dimostra quell'ardimento da cui dovrebbero essere animati tutti i magistrati, il Giudice di Pace di San Donà di Piave, nella persona della dott.ssa Masala, la quale (verrebbe da dire, finalmente!), applica in modo deciso le disposizioni di cui all'art. 143 cod. ass. in due sentenza similari, le nn. 32/2016 e 42/2016.

Nella prima, dopo aver dato atto della dinamica così come indicata dal danneggiato e riportata nel modulo CID sottoscritto da ambedue di conducenti, il magistrato, infatti, afferma che "la compagnia assicurativa non ha offerto idonea prova contraria, pertanto, lo stesso [modulo ndr] è idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 143 cod. delle assicurazioni".

Nella seconda, qui pubblicata, il Giudice si spinge oltre, specificando che "in mancanza di prova liberatoria contraria da parte della compagnia, consegue il riconoscimento della pienezza probatoria di detto documento [la CAI ndr] e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del cod. delle assicurazioni"

Si badi bene, queste non sono decisioni che dimostrano un certo favor nei confronti dei danneggiati, come già sono sicuro starà pensando qualche fiduciario di compagnia, ma, molto più semplicemente, sono sentenze che applicano le norme.

Ogni tanto fa bene leggerne qualcuna.




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