-  Mazzon Riccardo  -  31/01/2013

PERCORRE UN MARCIAPIEDE ED INCIAMPA SU GRATA SCONNESSA: CHI PAGA I DANNI? - RM

La pronuncia in esame valuta la correttezza o meno della sentenza 19 gennaio-28 febbraio 2005 della Corte di appello di Roma, con la quale era rigettata, in linea con quanto disposto dal giudice di prime cure, la domanda proposta dall'attrice che pretendeva adeguato ristoro di danni derivatigli dalla seguente vicenda: mentre percorreva il marciapiede che costeggiava un edificio di proprietà del l'INPDAI, inciampava in una grata sconnessa, posta al servizio dell'edificio medesimo e cadeva in terra, riportando lesioni giudicate guaribili con una prognosi iniziale di quaranta giorni, dalle quali era tuttavia derivata una inabilità permanente del venti per cento:

"la Corte territoriale osservava preliminarmente che la appellante non aveva precisato, nell'atto introduttivo del giudizio, se intendeva invocare gli artt. 2053 e 2043 c.c. o l'art. 2051 cod. civ.. Nelle sue conclusioni, tuttavia, l'appellante aveva argomentato che "ove non volesse ritenere applicabile la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2053 c.c., il convenuto INPDAI andrà certamente condannato giusta il disposto dell'art. 2043 c.c.; infatti, la sconnessione della grata costituisce per certo una ipotesi di insidia o trabocchetto". Tanto premesso, rilevava la Corte che doveva, innanzi tutto, escludersi la applicabilità dell'art. 2053 c.c., poichè la M. aveva dichiarato di essere inciampata in una grata che certamente non costituisce un elemento strutturale o essenziale dell'edificio cui accede. Con riferimento, poi, alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c., i giudici di appello osservavano che la danneggiata non aveva fornito la prova di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio, e concorrente, requisito della non visibilità soggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso. Considerato che la M. abitava nella stessa (OMISSIS) e che la grata riceveva una doppia illuminazione: quella stradale e quella proveniente dall'esercizio commerciale antistante, doveva concludersi che la sconnessione della grata era visibile e che un pedone attento fosse pienamente in grado di evitare il pericolo esistente sul manto stradale" Cassazione civile, sez. III, 12/11/2009, n. 23939 Missiroli c. Soc. Generali assicur. e altro Giust. civ. Mass. 2009, 11, 1582- cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012.

Ed invero, con il primo motivo di ricorso per Cassazione, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione proprio dell'art. 2053 c.c., avendo i giudici di appello escluso erroneamente la responsabilità ex art. 2053 c.c., dell'Istituto proprietario dell'immobile, sul presupposto che la grata non costituirebbe un elemento essenziale dell'edificio.

La Suprema Corte ritiene fondata la prospettazione fornita dal ricorrente, in quanto la sentenza impugnata non tiene effettivamente conto dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione, ormai consolidato nel ritenere l'applicabilità dell'art. 2053 c.c. quando gli elementi accessori dell'edificio siano stabilmente incorporati nell'edificio stesso (è la stessa sentenza qui in commento a richiamare, a corredo di tale assunto, Cass. civ., sez. 3^, 29.3.2007, n. 7755, affermante il principio che "in tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti ex art. 2053 c.c., da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli clementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati"):

"poiché è indubbio che nel caso di specie la grata costituiva parte integrante del la struttura (la stessa Corte romana da atto della proprietà in capo all'Inps sia della grata che della porzione di marciapiede in cui la stessa era inserita), è evidente che i giudici d'appello siano incorsi nell'errata applicazione del disposto dell'art. 2053 c.c." Cassazione civile, sez. III, 12/11/2009, n. 23939 Missiroli c. Soc. Generali assicur. e altro Giust. civ. Mass. 2009, 11, 1582.

 




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