-  Gasparre Annalisa  -  11/11/2015

PARTE CIVILE: LA PROVVISIONALE PUO' ESSERE CHIESTA IN APPELLO? - Cass. pen. 42684/2015 - A.G.

​- ​da​nneggiato da reato

​- risarcimento parte civile

- condanna generica e provvisionale

E' legittimo chiedere la pronuncia sulla liquidazione di una somma a titolo di provvisionale sul danno da reato anche in fase di appello. L'istanza non costituisce tecnicamente una "domanda nuova".

​Come noto, in sede di processo penale, la condanna generica al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile sta a significare che il giudice penale afferma la sussistenza di un danno-conseguenza risarcibile ma ne demanda al giudice civile la liquidazione, atteso che il processo penale non è la sede deputata a tale scopo che, nel caso concreto, può richiedere diseconomie processuali derivanti dalla necessità di quantificare il danno.​

​Nell'ipotesi in cui il giudice penale abbia svolto considerazioni e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del nesso causale, valendo i principi del giudicato, non sono vincolati per il giudice civile le valutazioni e le quantificazioni attinenti gli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che fanno riferimento all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.​

​Pertanto, la condanna generica non richiede un accertamento circa l'effettiva idoneità lesiva del fatto-reato mentre la condanna al pagamento di una provvisionale presuppone sempre l'accertamento dell'offesa risarcibile, anche se "parziale". La condanna al pagamento di una provvisionale perciò fa stato nel processo civile.​

​La giurisprudenza ha chiarito che occorre distinguere il danno-conseguenza che è risarcibile dal danno-evento che si identifica con la lesione del bene tutelato. Il danno risarcibile deve essere oggetto di prova anche mediante presunzioni ma non è in re ipsa.​

Anche il danno derivante da reato non si sottrae alla prova. Il danno è conseguenza del reato e non si identifica con il reato, quindi va provato. In altri termini, la condanna al risarcimento del danno non costituisce automatica conseguenza della condanna penale. Pertanto, il giudice penale "anche quando condanna genericamente l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, deve quantomeno accertare la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno risarcibile da reato (cd. "danno-conseguenza"), anche se tale accertamento non vincola il giudice civile che ben può escluderlo in concreto... la condanna generica al risarcimento del danno non esclude, come detto, che il giudice penale affermi anche la positiva sussistenza del cd. "danno conseguenza" (tuttavia non liquidabile solo per mancanza di prova in ordine al "quantum"). In tal caso egli non può identificare il danno risarcibile con il reato stesso (cd. "danno-evento"), né, conseguentemente, può motivare le ragioni della condanna al risarcimento con affermazioni sostanzialmente apodittiche, se non proprio tautologiche, che di fatto depongono per la sussistenza "in re ipsa" del danno conseguenza".

Per quanto riguarda la condanna alla provvisionale è necessario accertare positivamente l'effettiva esistenza di un danno conseguenza e delle prove che ne consentono il parziale soddisfacimento già in seno al processo penale. Tale accertamento impedisce al giudice civile di escludere la sussistenza del danno risarcibile, limitando la sua cognizione alla sua sola quantificazione.

​Deve affermarsi che ove il giudice di primo grado abbia negato l'esistenza stessa di un danno risarcibile (cd. "danno conseguenza") o respinto la richiesta di provvisionale per mancanza dei presupposti, la Corte di appello non può condannare l'imputato/convenuto al risarcimento del danno (nemmeno in via generica), né assegnare alla parte civile/attore una provvisionale se la questione non è stata specificamente devoluta con i motivi di impugnazione.

Nel caso ​esaminato, invece, il Tribunale aveva genericamente condannato gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, ma non ha mai espressamente negato un danno provvisoriamente liquidabile​: il giudice di primo grado non era stato investito della domanda di condanna al pagamento di una provvisionale, sicché va verificato se in questi casi possa provvedere direttamente il giudice dell'appello che ne sia investito per la prima volta in assoluto.

​Secondo la Corte di Cassazione "​non si vede cosa impedisca alla parte civile che si giovi di una condanna generica al risarcimento del danno emessa in primo grado di chiedere per la prima volta in appello la condanna ad una provvisionale​"​.

Per approfondimenti, volendo, Gasparre, La vittima nel processo, Aracne Editrice.

Cassazione Penale, Sez. 3, 23 ottobre 2015, n. 42684, Pres. FIALE, Rel. Aceto




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