Se l’organizzazione di volontariato non presenta le caratteristiche previste per la specifica tipologia giuridica deve essere cancellata dall’albo regionale. Non può nemmeno invocare un’altra tipologia analoga
Ai sensi dell’art. 2 del D.P. Reg. n. 091/2014, nella Regione FVG, sono iscrivibili nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, le organizzazioni che nei propri stati contemplano i seguenti requisiti:
lasciti ricevuti;
Una OdV ha presentato ricorso contro la decisione della Regione per vedersi annullato il decreto di cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato. La Regione ha riscontrato la mancanza dei seguenti requisiti:
La Regione ha evidenziato che:
Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, con sentenza 10 febbraio 2022, n. 87, ha ritenuto il ricorso infondato, statuendo come segue:
L’associazione ricorrente non ha contestato la corresponsione delle somme, né ha offerto prova della loro riferibilità a specifiche spese, ma ha sostenuto la concorrente qualificazione dell’OdV quale Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.), regime giuridico che, a differenza di quello delle OdV, avrebbe consentito quel tipo di erogazioni. L’associazione ha sostenuto che i rimborsi “sono stati pagati a fronte delle attività rese dai soggetti medesimi (i volontari, soci del sodalizio) a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica (lezioni di volo, pulizia della club house e dei locali della scuola, ecc.)”. In quest’ottica, l’associazione ha sostenuto che, ricorrendo due regimi giuridici concorrenti e, segnatamente, in presenza di uno specifico, quello relativo alle A.S.D., considerato più “permissivo” in termini di erogazioni consentite, sarebbe stato possibile per l’associazione operare nell’una e nell’altra veste, a seconda delle finalità concretamente perseguite con la specifica attività.
Sul punto, la Sezione ha osservato che non è chiaro “per quale ragione logico-giuridica la qualificazione come A.S.D., ove cumulata con quella di O.D.V., possa condurre ad una “disattivazione” della disciplina – più rigorosa e di più ampio rilievo ordinamentale – propria di quest’ultima organizzazione, in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso e proprio con riguardo all’elemento caratterizzante il tipo giuridico (la natura volontaria e gratuita delle prestazioni).
I giudici amministrativi hanno peraltro riconosciuto che possa coesistere una pluri-qualificazione di un’organizzazione, quando consentita dalla legge. Essa, tuttavia, “comporta – alla pari di qualsiasi forma di pluri-qualificazione normativa di soggetti, atti, comportamenti – che lo stesso sia regolato da più regimi normativi distinti e debba sottostare a tutti contestualmente, senza alcuna forma di inammissibile “ibridazione” delle figure o loro valorizzazione in via alternativa, a seconda dell’attività svolta.”
Al riguardo, il Tar ha evidenziato che quando la legge ha voluto consentire a determinati soggetti di operare come enti del terzo settore solo per uno specifico segmento della propria attività ha disposto espressamente in tal senso, prevedendo una serie di garanzie e condizioni. E ciò perché qualsiasi forma di applicabilità “parziale”, in chiave soggettiva, di un regime agevolato si presta facilmente a divenire strumento elusivo della disciplina e della relativa ratio giustificatrice.
La Sezione ha inteso rimarcare un principio giuridico, che assume una notevole importanza specie nell’attuale contesto storico-normativo in cui è finalmente operativo il RUNTS: l’accesso ad un regime “speciale”, nel caso di specie, quello delle A.S.D., non può autorizzare l’associazione a derogare al regime proprio delle OdV, contestualmente applicabile, “essendo l’ente tenuto ad operare sempre nel rispetto di entrambi, per l’integralità della sua attività.” E’ importante notare che il Tar rimarca la necessità che i due regimi risultino contestuali e non alternativi l’uno all’altro.
A propria difesa, l’Associazione ha comunicato che l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la legittimità tributaria dell’attività svolta quale associazione sportiva dilettantistica. A questo proposito, il Tar ha affermato che l’accordo conciliativo con l’Agenzia delle Entrate ha esclusivo riguardo alla “commercialità” dell’attività a fini fiscali, profilo non del tutto sovrapponibile alle violazioni riscontrate dalla Regione nel provvedimento.
In termini conclusivi, la sentenza de qua ha il pregio, in primo luogo, di precisare che ad una specifica qualifica e soggettività giuridica devono corrispondere determinati requisiti legali e organizzativi, il cui rispetto non può essere tuttavia considerato solo da un punto di vista formale, ma anche (e forse soprattutto) attuale e riscontrabile nell’effettiva attività dell’organizzazione non profit. In secondo luogo, avuto riguardo allo specifico requisito della gratuità dell’attività dei volontari, la sentenza ha, ancora una volta, confermato l’assoluto divieto di commistione tra volontariato e retribuzione economica, eccezion fatta per i rimborsi delle spese che, tuttavia, devono essere regolati in modo chiaro e stringente.