-  Comand Carol  -  05/08/2016

Opposizione all'archiviazione: morte della persona offesa e facoltà del convivente more uxorio - Cass. pen. 12742/16 - Carol Comand

Il convivente more uxorio, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato ha diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 cod. proc. pen.

L"art. 90 co. 3 c.p.p. dispone che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.
Fra i diritti contemplati dalla legge vi è quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

In proposito la Corte di cassazione ha ribadito che qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione si verifichi il decesso della persona offesa, l"erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto e ciò in quanto la qualità di persona offesa rimane strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l"indagato.

Investita della questione se, fra i prossimi congiunti di cui al menzionato articolo possa farsi rientrare anche il convivente more uxorio della persona offesa in funzione della possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione ai sensi dell"art. 410 c.p.p. e, dunque, di ricorrere per cassazione, la medesima Corte ha di recente chiarito che:

"A ben riflettere un'interpretazione che ritenesse precluso al convivente l'esercizio dei diritti della persona offesa, deceduta per effetto del reato, non sarebbe sorretta da una valida giustificazione razionale.
La riserva, infatti, al prossimo congiunto dell'esercizio dei diritti di spettanza della vittima del reato è fondata sulla particolare natura dei rapporti relazionali che esistono tra la persona offesa e la categoria dei familiari compresi nell'alt 307 comma quarto cod. pen. .

Si tratta di soggetti legati da vincoli più o meno stretti, che enucleano il perimetro di definizione della categoria facendo leva esclusivamente sul concetto di parentela "istituzionale" e richiamando ancora quello di coniugio e di affinità.
Ai fini che qui rilevano, dunque, il rapporto di formale coniugio è considerato dalla norma in funzione dell'inclusione, appunto, nella categoria anche del coniuge, soggetto che non è legato da vincolo di parentela in senso stretto, per discendenza diretta o collaterale.

Il legislatore, pertanto, pone a fondamento dell'inclusione tra i prossimi congiunti del coniuge stesso, lo stretto legame relazionale e d'affectio che trae scaturigine dal rapporto matrimoniale e che attraverso esso si formalizza giuridicamente.
In questa prospettiva, dunque, non vi sarebbe motivo razionale per fondare l'esclusione dalla categoria in esame, ai fini ovviamente della legittimazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione ed al conseguente ricorso per cassazione, del convivente more uxorio. Ciò perché il vincolo matrimoniale rileva non in quanto e nella sua pura formalità, ma poiché ad esso sottostà quel "nucleo relazionale-affettivo" cui l'ordinamento ritiene di offrire tutela e crismi di giuridicità.

Alla luce della giurisprudenza CEDU sopra richiamata e della stessa progressiva rivisitazione dell'istituto della convivenza familiare di fatto, può dirsi che allo stato si sia delineato un concetto di nucleo familiare che si consolida pur in assenza di un vincolo di coniugio formale e che dà vita, ciò nonostante, ad un consorzio di persone tra le quali, egualmente, si instaurano strette relazioni affettive, consuetudini di vita e rapporti di assistenza e solidarietà reciproca, protesi a durare, senza margini predefiniti temporali.

Si intende allora come al cospetto di realtà siffatta, in cui non emergono profili di inconciliabilità con la disciplina dell'"istituzione familiare" in sen stretto e ricorra una stabilità di rapporti, che si consolida in favore del convivente attribuendogli una posizione qualificata e differenziata, non abbia ragion d'essere un'interpretazione che ne escluda il diritto a formalizzare opposizione alla richiesta di archiviazione.

D'altro canto in questa prospettiva ed a tutela del medesimo rapporto relazionale in fatto lo stesso art. 199 cod. proc. pen. ha già da tempo esteso i diritti dei prossimi congiunti, in funzione dell'astensione dalla deposizione, al convivente. Ciò accade proprio perché processualmente si intende apprestare una tutela analoga a quella dei componenti della famiglia tradizionalmente intesa anche a favore di tutte le relazioni affettivo-assistenziali identiche nei substrato sostanziale al nucleo fondato sul matrimonio.

D'altro canto il convivente in quanto possibile danneggiato dal reato avrebbe legittimazione all'azione civile ex art. 74 cod. proc. pen.; escluderlo dalla possibilità di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione significherebbe precludere una facoltà in stretto collegamento con il possibile esercizio dell'azione stessa testé evocata.

Invero, l'opposizione all'archiviazione può risultare strumentale proprio all'esercizio di quel diritto, che non potrebbe trovare attuazione concreta se non si addivenisse, appunto, all'epilogo che ne integra il presupposto strutturale. Epilogo siffatto è proprio l'esercizio dell'azione penale cui, appunto, si protende attraverso l'opposizione alla richiesta di archiviazione.

Quella tracciata, d'altro canto, è interpretazione ratificata dal legislatore sia pur con norma successiva alla presente decisione. Si è, infatti, adeguato il testo dell'art 90 comma 3 cod. proc. pen. all'interpretazione convenzionalmente conforme e si sono inserite nel testo della norma le parole "o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente (art 1 comma 1 lett. a) n. 2 D. Lvo 15 dicembre 2015 n. 212).

Ciò posto va affermato il seguente principio di diritto: "il convivente more uxorio, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato ha diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 cod. proc. pen. ed a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento relativo ".




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