-  Redazione P&D  -  28/09/2013

OPPOSIZIONE AD ATP IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE - Trib. Reggio Cal. 5.7.2013

Il Tribunale di Reggio Cal., con la pronuncia del 5.7.2013, fa il punto sul procedimento per ATP, che costituisce il procedimento da seguire per la maggior parte delle prestazioni assistenziali e previdenziali implicanti l"accertamento del requisito sanitario. Ha affermato il Tribunale che nel giudizio avviato a seguito di opposizione all"ATP in materia assistenziale e previdenziale ex art. 445 c.p.c., la posizione sostanziale di attore spetta all"invalido. Il giudizio ha ad oggetto, non il mero accertamento sanitario, bensì il riconoscimento del diritto e della prestazione, senza la necessità né la possibilità di alcuna domanda "riconvenzionale" da parte dell"opposto.

Secondo il giudice reggino poi il comportamento processuale dell"ente previdenziale che propone per la prima volta nel giudizio di opposizione contestazioni non avanzate in sede di ATP appare contrastante con la funzione acceleratoria e deflattiva dell"ATP quale dettata dal legislatore, che ha inteso evidentemente "anticipare" l"accertamento sanitario - pur sotto il controllo del giudice - con effetti "conciliativi", al fine di risolvere in quella sede ed ove possibile ogni questione, evitando il ricorso di merito. Il comportamento della parte che abbia quindi omesso di avanzare in sede di ATP le osservazioni al CTU che avrebbero potuto risolvere in quella sede ogni incertezza, avviando il presente processo di merito, configura quindi condotta processuale suscettibile di "sanzione" ai sensi dell"art. 96 cpc comma III cpc.

 




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