-  Mazzon Riccardo  -  10/03/2012

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: VA PRODOTTA LA COPIA NOTIFICATA? - RM

Vexata questio, in ambito di procedimento d'ingiunzione, riguarda la necessità o meno che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga effettuata produzione della copia notificata del decreto.

L'orientamento maggioritario, recentemente confermato dalla Suprema Corte, ritiene che la mancata produzione da parte dell"opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione, sia soggetta alle regole del procedimento monitorio, e non a quelle per le impugnazioni:

"....la giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato come la disciplina delle conseguenze della mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione debba essere tratta dalle norme che regolano il procedimento monitorio e non da quelle che regolano le impugnazioni, non essendo consentito estendere, per analogia, al predetto procedimento le prescrizioni degli artt. 347 e 369 c.p.c. circa l'onere di produrre nel giudizio di impugnazione, a pena di improcedibilità, la copia del provvedimento impugnato; ciò in quanto, da un lato, trattasi di disposizioni che, arrestando l'iter dell'impugnazione con una sanzione di improcedibilità, sono di carattere eccezionale e quindi non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati; dall'altro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pur inteso a un completo riesame del provvedimento, non ne costituisce peraltro un'impugnazione, avendo piuttosto lo scopo di provocare quell'ordinario processo di cognizione che non ha avuto luogo nella prima fase del procedimento per il carattere sommario di essa svolgentesi a contraddittorio non integro......".

Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2008, n. 17495 M.R.G. e altro c. Capitalia Spa Diritto & Giustizia 2008, (NOTA)nota GARUFI - conforme - Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 1985, n. 84 Notarangelo c. Enpas Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 1990, n. 435 Consorzio Isola 25 Casalpalocco ISDA c. Pucci Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 1 - conforme - Corte appello Napoli, 11 aprile 2000 Genua c. Grella Giur. merito 2001, 33 nota FLAMMIA - conforme - Cassazione civile, sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1920 Benvenuti c. Soc. Cuttica Giust. civ. Mass. 1993, 319 (s.m.) - conforme -Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1999, n. 5342 Guidi c. Mariano Giust. civ. Mass. 1999, 1241 - conforme - Tribunale Mondovi', 10 ottobre 2006 - Redazione Giuffrè 2007, - conforme - Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 1988, n. 5678 Colaci c. Ambrosio Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10. - conforme - Cassazione civile , sez. III, 28 dicembre 2004, n. 24048 Soc. Scerfit c. Soc. La Fondiara assicur. Giust. civ. Mass. 2005, 1 (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010)

Ciò comporta, poiché il giudizio di opposizione presuppone che il decreto ingiuntivo non sia divenuto irrevocabile, che la mancata produzione, costituendo il mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima, possa determinare la sua inammissibilità (e non la sua improcedibilità):

"...è, tuttavia, altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha evidenziato come la mancata produzione del documento de quo, pur non determinando l'improcedibilità dell'opposizione, rilevi, tuttavia, sotto il diverso profilo dell'ammissibilità della stessa, in quanto tale mezzo di gravame, essendo inteso a infirmare o modificare il provvedimento monitorio, ha quale necessario presupposto di esperibilità che quest'ultimo non sia nel frattempo divenuto irrevocabile per essersi su di esso formato il giudicato interno, ond'è che la produzione della sua copia recante la relata di notifica rappresenta, in una alla copia notificata del ricorso, lo strumento ordinario al fine di consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, di controllarne in limine la tempestività, salva, comunque, la possibilità di desumere aliunde mediante l'esame degli altri documenti in atti, in ragione dell'evidenziata officiosità dell'accertamento, la prova necessaria al riguardo (Cass. nn. 24048/04, 15387/00, 1920/93, 435/90, 84/85, 2387/82). Nella specie, la corte ha rilevato di ufficio la inammissibilità dell'opposizione in ragione della mancata produzione da parte degli opponenti della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto. Agli atti la corte non ha rinvenuto, invero, nè nel fascicolo dell'opponente nè in quello dell'opposto, copia alcuna del decreto ingiuntivo de quo recante la relata di notifica...."; Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2008, n. 17495 M.R.G. e altro c. Capitalia Spa Diritto & Giustizia 2008, (NOTA)nota GARUFI - conforme - Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 1985, n. 84 Notarangelo c. Enpas Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 1990, n. 435 Consorzio Isola 25 Casalpalocco ISDA c. Pucci Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 1 - conforme - Corte appello Napoli, 11 aprile 2000 Genua c. Grella Giur. merito 2001, 33 nota FLAMMIA - conforme - Cassazione civile, sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1920 Benvenuti c. Soc. Cuttica Giust. civ. Mass. 1993, 319 (s.m.) - conforme -Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1999, n. 5342 Guidi c. Mariano Giust. civ. Mass. 1999, 1241 - conforme - Tribunale Mondovi', 10 ottobre 2006 - Redazione Giuffrè 2007, - conforme - Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 1988, n. 5678 Colaci c. Ambrosio Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10. - conforme - Cassazione civile , sez. III, 28 dicembre 2004, n. 24048 Soc. Scerfit c. Soc. La Fondiara assicur. Giust. civ. Mass. 2005, 1

la prova della tempestività dell"opposizione, peraltro, si può desumere anche dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo,

"...epperò la corte non ha verificato se, a prescindere dalla produzione della copia notificata dell'opposizione, emergesse dagli atti qualche documento dal quale la data dell'avvenuta notifica potesse altrimenti essere desunta; ovverosia se la prova della tempestiva proposizione del ricorso in opposizione potesse essere desunta aliunde. Dall'esame diretto degli atti di causa, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunziato, la prova dell'osservanza, da parte dell'opponente, del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., rispetto all'avvenuta notifica del decreto monitorio, è agevolmente evincibile da altri sicuri elementi, quali la memoria di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale della banca opposta; in tali scritti difensivi, la banca riferiva come dato pacifico che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta il 27 marzo 1997. Più specificatamente, nella comparsa di risposta lo stesso ingiungente dava atto di aver notificato il ricorso monitorio, col pedissequo provvedimento ingiunzionale emesso il 10 marzo 1998 dal Pretore di Napoli, alla Felpas e agli odierni ricorrenti in data 27 marzo 1998. Analogamente, l'incipit della comparsa conclusionale della banca opposta è del seguente tenore: "Su ricorso della Banca di Roma s.p.a., il Pretore di Napoli, con decreto in data 10 marzo 1998, notificato il 27 marzo 1998, ingiungeva, per le causali esposte in ricorso, alla Felpas di Pasquale Ciuccio mp;amp; c. s.a.s. e ai Sig.ri C.M.R., C.P., C.R. e C.S., di pagare, in solido tra di loro, alla ricorrente la somma di L. 43.694,511, oltre interessi convenzionali al tasso del 15%, con capitalizzazione trimestrale, dall'1/1/1998". E' pacificamente ammesso nei cennati scritti difensivi di parte opposta che la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della banca davanti al Pretore di Napoli fu eseguita tempestivamente in data 20 aprile 1998. Avendo gli opponenti spiegato domanda riconvenzionale per danni, il Pretore, sull'accordo delle parti, si dichiarò incompetente (ratione valoris), rimettendo le parti davanti al (ritenuto) competente tribunale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione. E' altresì, pacifico, ed emerge incontrovertibilmente dagli atti, che gli opponenti provvidero a riassumere la causa con citazione notificata il 19 ottobre 1998, ben entro il termine all'uopo assegnato dal Pretore. Ciò, ovviamente, è valso a preservare l'opposizione dalla decadenza, stante il principio secondo cui la tempestiva proposizione dell'impugnazione (cui è equiparata l'opposizione a d.i.) proposta davanti a giudice incompetente ha efficacia conservativa, ovverosia impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento gravato, in quanto instaura pur sempre un valido rapporto processuale il quale poi prosegue, nel rispetto dei termini di cui all'art. 50 c.p.c., dinanzi al nuovo giudice. Pertanto, dalla esplicita ammissione dell'intimata - la quale non ha mai eccepito la tardività della opposizione, limitandosi invece ad una contestazione nel merito della proposta opposizione - e dai sopra indicati atti del processo, il tribunale prima e dopo la corte, indipendentemente dalla controversa circostanza se gli odierni ricorrenti in quel giudizio di merito abbiano anche esibito l'originale del decreto notificato, avrebbero potuto e dovuto trarre un sicuro elemento di prova in ordine alla tempestività, e quindi ammissibilità, della opposizione notificata in termini, in data 20 aprile 1998 (e non il 19 ottobre 1998 come indicato nella sentenza qui impugnata, che ha fatto erroneamente riferimento alla data di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio susseguente alla dichiarazione di incompetenza del Pretore, originariamente investito dall'opposizione). Consegue che la decisione impugnata deve essere cassata per quanto concerne la statuizione di inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo, con rinvio alla stessa corte distrettuale, diversamente composta, la quale dovrà esaminare nel merito le altre questioni poste con l'atto di gravame......."; Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2008, n. 17495 M.R.G. e altro c. Capitalia Spa Diritto & Giustizia 2008, (NOTA)nota GARUFI - conforme - Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 1985, n. 84 Notarangelo c. Enpas Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 1990, n. 435 Consorzio Isola 25 Casalpalocco ISDA c. Pucci Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 1 - conforme - Corte appello Napoli, 11 aprile 2000 Genua c. Grella Giur. merito 2001, 33 nota FLAMMIA - conforme - Cassazione civile, sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1920 Benvenuti c. Soc. Cuttica Giust. civ. Mass. 1993, 319 (s.m.) - conforme -Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1999, n. 5342 Guidi c. Mariano Giust. civ. Mass. 1999, 1241 - conforme - Tribunale Mondovi', 10 ottobre 2006 - Redazione Giuffrè 2007, - conforme - Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 1988, n. 5678 Colaci c. Ambrosio Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10. - conforme - Cassazione civile , sez. III, 28 dicembre 2004, n. 24048 Soc. Scerfit c. Soc. La Fondiara assicur. Giust. civ. Mass. 2005, 1

quali, ad esempio, le ammissione di controparte,

"....in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica...."; Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2008, n. 17495 Gargiulo e altro c. Capitalia Giust. civ. Mass. 2008, 6 1031 In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 28 dicembre 2004 n. 24048

oppure l'avviso dell'opposizione che l'ufficiale giudiziario deve notificare al cancelliere:

"...la prova dell'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641 c.p.c. per l'opposizione a decreto ingiuntivo può trarsi, indipendentemente dalla produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto, dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo ed in particolare dall'avviso dell'opposizione che l'ufficiale giudiziario deve notificare al cancelliere perché ne prenda nota sull'originale del decreto a norma dell'art. 645 c.p.c.....". Cassazione civile, sez. II, 19 settembre 1992, n. 10736 Zaccari c. Cond. CIDE Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 8-9


Opportuno, peraltro, segnalare la diversa tesi secondo la quale

"...l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, postula che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile e, pertanto, richiede, come condizione di ammissibilità, la produzione della copia autentica del decreto con la relata di notificazione, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima; tale produzione, rivolta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita pure in grado di appello, in applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., riferibile anche ai documenti di carattere processuale......"; Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 1990, n. 7580 Ronchi c. Rancati Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7

"....la verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine, incombe sull'opponente l'onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e perciò sottratta alla disponibilità delle parti, nè la produzione del decreto può avvenire in sede di legittimità, stante l'espresso divieto posto dall'art. 372 c.p.c...."; Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 1983, n. 4762 Santi c. Grillo Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 7

 tesi riproposta, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza di merito:

"....sull'opponente a decreto ingiuntivo incombe l'onere di produrre la copia notificata del decreto ingiuntivo al fine della verifica della tempestività dell'opposizione, a prescindere dalla mancata contestazione sul punto da parte dell'opposto....". Tribunale Mantova, 14 febbraio 2005 - Giur. merito 2006, 2 351

 




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