Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  02/11/2022

OdV vs. Coop. Sociali nel trasporto sanitario – Tar Umbria 775/2022

Ancora una volta, i giudici amministrativi si sono trovati a decidere in ordine ad un ricorso presentato da una cooperativa sociale nei confronti della procedura di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza a favore delle associazioni di volontariato ex art. 57 del Codice del Terzo settore.

Nello specifico, l’art. 57 in parola ha confermato la previsione regionale su cui si fonda l’avviso pubblico di selezione delle organizzazioni di volontariato, che stabilisce, oltre alla soggettività giuridica particolare, il requisito di risultare associazioni accreditate con il servizio sanitario regionale per l’espletamento di quel determinato servizio.

Il Tar Umbria, con sentenza 27 ottobre 2022, n. 775, richiamando la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, commentata su questo sito (cfr. https://www.personaedanno.it/articolo/le-cooperative-sociali-non-sono-organizzazioni-di-volontariato-corte-ue-c-213-21-e-c-214-21), ha ribadito che:

  1. Organizzazioni di volontariato e cooperative sociali sono caratterizzate da “diversità funzionale e organizzativa” e, conseguentemente, non è ravvisabile una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;
  2. Il Codice del Terzo settore, sebbene abbia inteso introdurre una definizione unitaria di ETS, ha, contestualmente, inteso preservare talune differenze tipologiche tra le diverse forme giuridiche iscrivibili nel Runts (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 15 marzo del 2022);
  3. L’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle sole organizzazioni di volontariato non può dirsi “né irragionevole, né lesivo della posizione giuridica delle cooperative sociali e dei propri lavoratori”;
  4. La presunta equiparazione tra organizzazioni di volontariato e cooperative sociali non può farsi nemmeno derivare dal diritto eurounitario, in quanto sia il Considerando n. 28 sia l’art. 10, lett. h) della Direttiva n. 24/2014 non impongono agli Stati membri una simile equiparazione in materia di affidamento di determinati servizi.

Alla luce di quanto sopra espresso, ancora una volta i giudici amministrativi, nell’alveo di una solida e costante giurisprudenza europea e nazionale, hanno evidenziato le differenze “ontologiche” tra due tipologie di organizzazioni, segnatamente, le OdV e le cooperative sociali, le quali, ancorché funzionalizzate al perseguimento di finalità non egoistiche, si differenziano al loro interno, le prime per non perseguire, nemmeno in modo indiretto, uno scopo di lucro, e le seconde per essere definite da una organizzazione del lavoro comune, rivolta a provocare un vantaggio economico ai propri soci.

L’art. 57 del Codice del Terzo settore e le leggi regionali che disciplinano l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza a favore delle (sole) organizzazioni di volontariato deve, dunque, essere interpretato nel senso di considerare le specifiche caratteristiche, giuridiche ed organizzative, delle associazioni di volontariato quali quelle ritenute lo strumento “più naturale” per garantire l'espletamento di un servizio di interesse generale “in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà”.




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