Non può sussistere inadempimento all"obbligo di mantenimento se non c"è reddito, ma solo la percezione di assegno di invalidità.
Un uomo veniva processato per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile stabilito e quantificato con sentenza di divorzio.
Il giudice di primo grado e la corte d"Appello assolvevano l"imputato.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame accoglie le motivazioni dei giudici del merito.
Infatti, lo status di invalido assoluto, con diritto di accompagnamento, è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e le somme percepite a titolo di assegno sociale non integrano la nozione di reddito.