-  Converso Rosaria  -  28/01/2013

OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI: PERCHÉ LA SOLIDARIETÀ È DA PREDILIGERSI? – Rosaria CONVERSO

La sentenza N. 9148/2008 delle Sezioni Unite, in materia di obbligazioni condominiali, ha posto in seria difficoltà gli operatori del diritto: giudici, da un lato, avvocati, dall"altro.

L"autorevole pronuncia, infatti, ha posto in dubbio la solidarietà delle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti del terzo ad esso estraneo e, ciò, sulla base dell"opinabile idea che per essere considerate tali, la solidarietà deve evincersi dalla legge o dal titolo.

In verità, l"assunto cassazioistico non gode di particolari favori, perché troppo generico e probabilmente dettato più da logiche di giustizia sociale, che da principi di diritto.

Le obbligazioni condominiali, in vero, se da un lato possono considerarsi parziarie nei rapporti interni, dall"altro devono necessariamente considerarsi solidali nei confronti dei terzi creditori, soprattutto quando - dal contratto, che obbliga il condomínio nella sua unitarietà (come nel caso di appalti di manutenzione, di servizi, ecc.) - non si evince che l"adempimento dell"obbligazione assunta deve effettuarsi pro-quota.

 

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Pertanto, in presenza di un"obbligazione con pluralità di debitori, tenuti per lo stesso titolo ad un"unica prestazione – ancorché "materialmente divisibile", come affermato dalle SS. UU. della Suprema Corte – deve farsi applicazione del regime di solidarietà, non solo quando ciò è stabilito ex lege, ma anche ogni qualvolta la legge o il titolo rimangono silenti, in quanto l"art. 1294 c.c. richiede – a tal fine – non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano titolo o norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà: "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".

La lettera della legge è, quindi, inequivoca, rilevando che la solidarietà passiva è presunta ogni qualvolta la legge o il titolo, donde sorge l"obbligazione medesima, non stabiliscano che quest"ultima debba considerarsi "parziale".

Il difetto di una norma imperativa, che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, non è sufficiente – in linea con quanto disposto dall"art. 1294 c.c. – per negare che il regime della solidarietà passiva valga anche per esse (così come per le obbligazioni da fatto illecito, sempre solidali, giusta art. 2055 c.c.), quando anche il titolo taccia in proposito.




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