Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  03/03/2022

Obbligatorietà della difesa per la parte offesa e la vittima del reato - Giovanni Di Salvo

Il difensore di ufficio nell'ordinamento giuridico italiano. Riflessioni e iure condendo.

  1. Abstract.
  2. Abstract (inglese).
  3. Introduzione.
  4. Obbligatorietà della difesa di ufficio. Un diritto protetto costituzionalmente.
  5. Difesa di ufficio e compensi.
  6. Difesa di ufficio e principi essenziali.
  7. Requisiti della difesa di ufficio.
  8. Difesa di ufficio e CEDU.
  9. La Legge n.60 del 6.3.2001 ed il D.Lgs. n.6 del 20.1.2015. Difesa di ufficio ed obblighi
    fomativi.
  10. La Direttiva 2012/2/UE e l’ordinamento giuridico italiano.
  11. Relazione del 14.5.2018 sulla attuazione della Direttiva 2012/29/UE.
  12. La difesa di ufficio per la vittima di reato. Un diritto della parte ed un dovere costituzionale
    dello Stato.
  13. Conclusioni.

Abstract. 

L’articolo affronta il tema della difesa di ufficio secondo una logica convenzionalista e fortemente garantista. E tale per la quale essa dovrebbe essere garantita non solo a favore della parte indagata ma anche della vittima del reato. La tutela processuale “rafforzata” della vittima del reato deriverebbe, ad avviso dell’autore, dal mutato contesto normativo sovranazionale e, segnatamente, dalla Decisione Quadro 2001/220/GAI, relativa alla sua posizione nel procedimento penale. Decisione che fornì una prima definizione della vittima individuandola nella persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico e mentale; delle sofferenze psichiche. Dei danni materiali, causati direttamente dalle condotte, dagli atti, od a causa delle omissioni, di un altro soggetto agente. E che costituiscano una violazione del diritto penale, ai sensi delle normative degli Stati membri. Ovvero in virtù di tale Decisione-Quadro la vittima, la quale andrebbe individuata nell’ordinamento italiano nella persona offesa, non dovrebbe essere obbligata alla nomina di un proprio difensore di fiducia, sin da subito, ma dovrebbe essere tutelata dall’amministrazione giudiziaria , mediante la nomina di un difensore di ufficio. Tale logica processuale-pubblicistica e garantista sarebbe maggiormente conforme ai valori fondamentali della Costituzione italiana. Ed in sintonia con le definizioni espresse dalla Decisione- Quadro, così come dalla Direttiva 2012/29/UE. Per le quali ciascuno Stato membro è obbligato a prevedere nel proprio sistema giudiziario un ruolo effettivo ed appropriato della vittima. A garantirne la adeguata e competente rappresentanza difensiva. Ed a tutelarne la persona ed i diritti in tutte le sedi amministrative e giudiziarie. 

Attivando così una giurisdizione che, ai sensi dell’art.111 della Costituzione italiana, dovrebbe attuarsi mediante il giusto processo, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale. 

Abstract (inglese). 

The article deals with the issue of office defense according to a conventionalist and strongly guaranteed logic. It is such that it should be guaranteed not only for the benefit of the investigated party but also for the victim of the crime. The "enhanced" procedural protection of the victim of the crime would, in the author’s opinion, derive from the changed supranational legal context and, in particular, from the Framework Decision 2001/220/JHA on his position in criminal proceedings. Decision which gave an initial definition of the victim by identifying him or her as a natural person who has suffered injury, including physical and mental injury;mental suffering;material damage, caused directly by conduct, acts or omissions, of another agent subject. And that they constitute a violation of Criminal Law, in accordance with the Laws of the Member States. That is, by virtue of this Framework Decision the victim, who should be identified in the Italian legal system in the person offended, it should not be obliged immediately to appoint a Lawyer of its own but should be protected by the proceeding judicial administration by the appointment of a public defender. This procedural-journalistic and guarantor logic would be more in line with the fundamental values of the Italian Constitution. And in line with the definitions expressed by the Framework Decision, as well as by Directive 2012/29/EU. For which each Member State must provide for an effective and appropriate role of the victim in its judicial system. Jurisdiction which, pursuant to Article 111 of the Italian Constitution, should be implemented through “due process”, in the adversarial procedure of the parties, on equal terms and before a third and impartial Court. 

In allegato l'articolo integrale con note.


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