-  Cariello Maria  -  24/02/2014

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO AVVOCATI- Maria CARIELLO

Il 19 febbraio 2014, il Consiglio Nazionale Forense ha presentato agli Ordini, il nuovo Codice deontologico degli avvocati sul quale come accennato da queste colonne, assume rilievo il titolo IV - "Doveri dell'avvocato nel processo" - nella parte dedicata agli obblighi del difensore relativi all'ascolto del minore coinvolto direttamente o indirettamente nel processo civile e penale, la cui violazione è sanzionata con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

In realtà giova con sentenza 2637/2009, le SS UU della Corte di Cassazione, confermando la decisione del CNF del 22/04/08 n. 17, riconoscevano la sussistenza di un illecito disciplinare a carico di un avvocato che in un giudizio di separazione tra coniugi, aveva intrattenuto nell'interesse della sua assistita, colloqui con i figli minori all'insaputa del padre affidatario. La sentenza, anticipa la disposizione dell'art. 56, 2° co. del nuovo Codice deontologico forense che obbliga l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, ad astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film