Il 19 febbraio 2014, il Consiglio Nazionale Forense ha presentato agli Ordini, il nuovo Codice deontologico degli avvocati sul quale come accennato da queste colonne, assume rilievo il titolo IV - "Doveri dell'avvocato nel processo" - nella parte dedicata agli obblighi del difensore relativi all'ascolto del minore coinvolto direttamente o indirettamente nel processo civile e penale, la cui violazione è sanzionata con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.
In realtà giova con sentenza 2637/2009, le SS UU della Corte di Cassazione, confermando la decisione del CNF del 22/04/08 n. 17, riconoscevano la sussistenza di un illecito disciplinare a carico di un avvocato che in un giudizio di separazione tra coniugi, aveva intrattenuto nell'interesse della sua assistita, colloqui con i figli minori all'insaputa del padre affidatario. La sentenza, anticipa la disposizione dell'art. 56, 2° co. del nuovo Codice deontologico forense che obbliga l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, ad astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.