-  Santuari Alceste  -  25/09/2016

Nuovi sedi farmaceutiche: le ragioni (comunali) a favore – Tar Veneto 987/16 – Alceste Santuari

La normativa in materia di sedi farmaceutiche deve rispondere, contestualmente, all"esigenza della capillarità del servizio e a quella di evitare la localizzazione nelle zone di maggiore interesse economico

Un comune decide di istituire nuove sedi farmaceutiche e una farmacista impugna la delibera per indebita compressione dell"interesse economico della medesima.

Come è noto, la disciplina del servizio farmaceutico risponde a due esigenze, tra loro spesso contrapposte: da un lato, vi è la necessità di assicurare a tutti i cittadini/utenti/pazienti la possibilità di trovare una farmacia di prossimità. Dall"altro, proprio in ragione della particolare natura di servizio di interesse generale attribuito al servizio farmaceutico, quest"ultimo non può essere sacrificato a soltanto a motivazioni di ordine economico e, pertanto, deve essere evitato che le esigenze di mercato possano condurre alla localizzazione delle farmacie nelle zone di maggior interesse economico. Preme ricordare che l"art. 11 della l. 1/2012, modificando la legge n. 465/1968, ha consentito l"apertura facoltativa di farmacie qualora la popolazione eccedente a 3300 abitanti risulti superiore al 50 per cento del parametro.

In questo contesto generale deve essere collocato la decisione del Tar Veneto, sez. III, 1 settembre 2016, n. 987, con la quale i giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso della farmacista non fondato.

I giudici hanno riconosciuto che il comune ha disposto l"apertura della nuova sede farmaceutica al fine di "assicurare un"equa distribuzione sul territorio; garantire l"accessibilità del giudizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate; rispettare la distanza minima di 200 m tra le nuove farmacie e quelle residenti." Tra le motivazioni addotte dall"amministrazione comunale – sottolineano i giudici amministrativi veneti – non rientra il tema della redditività delle farmacie, fatto valere dalla farmacista ricorrente. La l. 1/2012, sostiene il Tar – è "finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle farmacie e a facilitare l"accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti". La nuova normativa, quindi, da un lato, intende offrire ai cittadini un servizio diffuso e capillare, nell"ottica di rendere effettivi i livelli essenziali di assistenza che l"ordinamento sanitario deve garantire ai propri cittadini. Dall"altro, la l. 1/2012 ha voluto "consentire a un maggior numero di aspiranti l"accesso alla titolarità di attività professionali tradizionalmente numericamente limitate."

Una maggiore apertura in termini di numeri delle sedi farmaceutiche e la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32) costituiscono la cifra della normativa in materia di servizio farmaceutico.

La Sezione, richiamando una propria precedente pronuncia (sentenza n. 679 del 2015) ed alcune sentenze dei giudici di Palazzo Spada (C.d.S., III, n. 915/2014; n. 528/2015; n. 2521/2015) ribadisce che: a) non può apparire come "manifestamente irrazionale" la decisione di aprire la nuova farmacia "in un"area già servita dalle farmacie preesistenti, se l"entità della popolazione interessata lo giustifica; b) l"aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva; c) anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente.

Nel caso di specie, la scelta dell"amministrazione comunale è stata l"esito di una richiesta manifestata da un gruppo di persone anziane di una particolare area cittadina, che da tempo lamentavano l"eccessiva lontananza delle farmacie già esistenti. Nella decisione, il Comune ha tenuto in considerazione le caratteristiche della nuova zona, non solo per quanto attiene all"aspetto della popolazione insediata ma anche per la preponderante presenza di attività terziarie e commerciali, che assicurano una costante e numerosa clientela anche a vantaggio della farmacia della ricorrente.




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