-  Converso Rosaria  -  14/04/2012

NON SI EVITA IL PROTESTO IN CASO DI DENUNCIA DI ASSEGNO SMARRITO O RUBATO – Rosaria CONVERSO

Un assegno protestato è un assegno nei confronti del quale è stato avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. Tale procedimento viene generalmente gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Ai sensi dell"art. 45 L.A. il protesto dell"assegno è necessario per consentire al portatore l"esercizio delle azioni di regresso. Ed, infatti, il protesto, certificando, attraverso un pubblico ufficiale, la presentazione tempestiva dell"assegno ed il suo mancato pagamento da parte della banca trattaria, si pone come naturale presupposto per l"esercizio delle citate azioni cartolari.

Sebbene nella prassi il protesto venga levato contro il traente (id est chi da l"ordine di pagamento alla banca), la vigente normativa in materia prevede, invece, che il detto debba levarsi "contro" la banca trattaria: "Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti" (art. 62, l. RD 21/12/1933 n.1736 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213).

La previsione, apparentemente contraddittoria, è, invece, tecnicamente corretta per quanto concerne, in particolare, il locus. La banca trattaria, infatti, è delegata al pagamento dell"assegno e, pertanto, la constatazione del rifiuto di pagamento (nel che si riassume l"essenza del protesto) non può che avvenire presso di essa.

Qualche dubbio sorge, invece, per ciò che concerne la locuzione, pure evidenziata nell"art. 62 L.A., "il protesto deve levarsi […] contro la banca trattaria", dal momento che - sul piano della pubblicità informativa - il dato è - a torto o ragione - del tutto insignificante.

Non altrettanto può dirsi riguardo al nominativo del traente correntista, la cui inadempienza è considerata un segnale di grave difficoltà economica, degno di diffusione presso il pubblico.

La circostanza che il cit. art. 62 L.A. preveda che il protesto debba levarsi "contro" la banca trattaria non esclude, tuttavia, l"opportunità della compresente indicazione nell"atto del soggetto al quale, in sostanza, il protesto si riferisce: ed è quanto accade, appunto, nella pratica, con la levata del protesto dell"assegno "a nome" del correntista.

La Circolare n. 3512/c del Ministero dell"Industria del Commercio e dell"Artigianato del 30.4.2001, in tema di "Registro Informatico dei protesti ed Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari ecc.", conferma l"importanza dell"indicazione del "soggetto protestato", prevedendo - in un apposito quadro riassuntivo, accanto ai vari tipi di "causale" presi in considerazione - il soggetto al cui nome il protesto deve essere levato.




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