Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  05/09/2021

Non abbandonare - Paolo Cendon

Facile capire perché “colui che non c’è”, “che si sottrae”, andrà biasimato qui.

Sono di natura privata,   stretti comunque, i rapporti fra gli interessati: si tratta di relazioni elementari, vive e  presenti nel sistema.

Esigui  i numeri dei soggetti convolti, astrattamente; quel che si richiede al “master” è, in termini di fatica, abbastanza poco.

Cruciale, nei confronti del fragile, la posta in gioco;  per evitare di scordarsene non occorre essere degli eroi.

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Fra i casi più noti: abbandonare il domicilio domestico, sottraendosi agli obblighi che ineriscono alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge (art. 570 c.p.);

essere la madre di un bimbo appena nato e, quando il fatto sia determinato da condizioni di disagio, materiale e morale, cagionarne la morte dopo il parto (art. 578 c.p.);

lasciare al suo destino, avendone la custodia o dovendo averne la cura, una persona minore degli anni quattordici, oppure un soggetto incapace, di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stesso (art. 591 c.p.).

Ancora: voltare le spalle a un bambino subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 592 c.p.);

trovare abbandonato o smarrito un minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, e omettere di darne avviso all'autorità:

trascurare di prestare l'assistenza occorrente, dopo aver trovato un corpo umano inanimato, oppure una persona ferita o altrimenti in pericolo (art. 593 c.p.);

in caso di incidente stradale, ricollegabile al proprio comportamento, non fermarsi a prestare il soccorso necessario a chi abbia subito danni (art. 189 C.d.Strada).

 




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