-  Bernicchi Francesco Maria  -  30/01/2017

Nomina dell'avvocato e elezione di domicilio sono due atti distinti nel proc.to - Cass. Pen. 3859/17 - F.M. Bernicchi

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 23 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017, n. 3859) relativa al tema degli atti di nomina a difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio nel procedimento penale.

Il fatto, in breve: la Corte d"appello di Roma, con sentenza del 2012, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l"udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 19/06/2007 che aveva condannato Tizio e Caio alle pene di giustizia per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 609-octies, commi 1 e 3 in relazione agli artt. 609-bis, 609-ter n. 4 c.p., 110, 605, 61 n. 2 c.p., 110, 628, comma 3 n. 1 c.p.

Avverso detta sentenza, nell"interesse di Tizio e Caio , veniva proposto ricorso per Cassazione per lamentare, quale motivo unico, la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. in relazione all"art. 178 lett. c) c.p.p.

I ricorrenti, infatti, assumono che in data 31/05/2005, avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. Luigi Alfa (nel suo studio in Roma).

Tuttavia, dopo la pronuncia di primo grado, a seguito del proposto gravame, la Corte d"appello di Roma, aveva fissato per la trattazione l"udienza del 02/02/2011, notificando - erroneamente - il relativo avviso al difensore di ufficio originariamente nominato, avv. Valeria Delta ed agli imputati presso lo stesso.

Così all"udienza del 07/02/2011, la Corte d"appello, rilevata l"omessa rituale notifica del decreto di citazione agli imputati e al difensore (avv. Alfa), aveva disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

 

Successivamente un nuovo decreto del 12/07/2011 aveva fissato udienza avanti alla Corte d"appello per il 03/10/2011 e il relativo avviso era stato notificato in data 13/07/2011 all"avv. Luigi Alfa quale difensore nonché domiciliatario degli imputati.

Con fax del 15/07/2011, l"avv. Alfa aveva comunicato alla Corte d"appello di Roma la rinuncia al mandato difensivo per cui il Presidente, con decreto in data 18/07/2011, aveva confermato la fissazione dell"udienza per il 03/10/2011, disponendo la notifica al difensore nominato d"ufficio, avv. Lucia Beta, notifica che era stata effettuata presso lo studio di quest"ultimo in data 29/07/2011.

All"udienza del 03/10/2011, il difensore aveva eccepito la tardività della notifica e la Corte d"appello, datone atto, aveva disposto ancora una volta, il rinvio a nuovo ruolo;
Nuovamente con decreto del 20/03/2012, il Presidente della Corte aveva fissato per la trattazione l"udienza del 27/04/2012 disponendo la notifica del relativo avviso al difensore ed agli imputati direttamente ai sensi dell"art. 161, comma 4 c.p.p., dandone avviso all"avv. Lucia Beta.

Infine,  all"udienza del 27/04/2012, assenti gli imputati, la Corte d"appello aveva pronunciato la sentenza in questa sede impugnata.

Si veda, nella cronistoria appena esposta, come l'Avv. Alfa aveva sì espresso la rinuncia al mandato difensivo, ma la domiciliazione degli imputati era, per così dire, "rimasta" presso di lui nello studio in Roma.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
I giudici di Piazza Cavour, infatti, evidenziano come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore non faccia venir meno l"efficacia dell"elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall"imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla.

E ciò, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l"abbia perduta: si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore.

La doglianza dei ricorrenti, nel caso di specie, appare dunque - giustificata dal momento che l"avviso per la nuova udienza non è stato effettuato presso il difensore domiciliatario bensì presso quello di ufficio (nominato agli imputati a seguito della rinuncia al mandato da parte del legale di fiducia). Né vale osservare che si trattava di notifica di un rinvio (e non di una vocatio in ius) - che avrebbe reso la nullità a regime intermedio - perché, nello specifico, era un rinvio a nuovo ruolo.

 

Il Supremo Collegio, nella sentenza che qui commentiamo, espone il seguente principio di diritto: "la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l"efficacia dell"elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall"imputato, in assenza di un formale provvedimento di revoca della predetta elezione".

P.Q.M.

 

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d"appello di Roma per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell"art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

 




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