-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  27/03/2017

Negoziazione Assistita: il No del PM non vincola il Presidente sull'omologa - Trib. Palermo - di Paolo Fortunato Cuzzola

Lo scorso gennaio la Prima sezione civile del Tribunale di Palermo ha pronunciato una interessante sentenza in materia di negoziazione assistita familiare, la cui questione focale rimanda agli effetti del no pronunciato dal Pm.

In particolare, due coniugi (con cinque figli di cui una minorenne e tutti studenti non autosufficienti) vedono rigettarsi da parte del PM l"autorizzazione all"accordo di negoziazione assistita.

La questione disciplinata dalla L. 162/2014 risulta essere particolarmente delicata, in virtù del fatto che trattasi di interessi fondamentali (quindi costituzionalmente garantiti) dei figli minori economicamente non autosufficienti (o anche di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave); nella specie la Legge prevede che l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso (entro dieci giorni) al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale può autorizzarlo, nel caso in cui ritenga che lo stesso accordo risponda all"interesse dei figli o, in caso contrario trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

In quest"ultimo caso (ed è quello che riguarda la sentenza in commento) si apre un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, in cui il Presiedente o il giudice da lui delegato provvede in composizione monocratica e stabilisce se concedere o meno l"autorizzazione richiesta tenendo conto di quanto esposto dal P.M. ma non essendo in alcun modo vincolato dalla decisione dello stesso.

Secondo il Giudice siciliano, a seguito della mancata autorizzazione del PM il Presidente, oltre a dover convocare le parti e invitarle ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero, deve verificare se i genitori siano disposti ad adeguare l"accordo ai rilievi del PM: in caso affermativo il giudice stesso può direttamente concedere l"autorizzazione de qua.

La ratio della decisione in esame va ricercata nella volontà in capo alle parti di sollecitare una modifica dei patti anche secondo quanto auspicato dal PM.

In buona sostanza, precisa il Giudicante, il ruolo del Presidente del Tribunale non può essere passivo e quindi negare un"autorizzazione che abbia ad oggetto condizioni diverse da quelle sollecitate dal P.M

Si tratta di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con un provvedimento monocratico sotto forma di decreto; in tale prospettiva il Presidente può decidere se "autorizzare" o "non autorizzare" l"accordo, anche eventualmente dopo avere invitato i coniugi ad apporre modifiche al loro patto.

Non si ritengono dunque sussistenti limiti alla possibilità per il Presidente del Tribunale di autorizzare anche condizioni assolutamente non in linea con i rilievi mossi dal P.M. e pure del tutto differenti da quelle inizialmente concordate.

Nel caso di specie, i procuratori hanno chiesto che il Presidente autorizzasse la negoziazione assistita alle condizioni già da loro pattuite così come modificate in udienza.

Il Giudice chiamato a decidere considera le condizioni indicate nel modificato patto di negoziazione assistita idonee nell"interesse dei figli, con la conseguenza che va autorizzato l"accordo così raggiunto.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film