-  Basso Paolo  -  13/05/2014

NATURA USURARIA DEGLI INTERESSI - Cass. Civ. 350/2013 - Paolo BASSO

La sentenza del Giudice di Pace di Domodossola espressamente e consapevolmente intende aderire all"insegnamento dei massimi Organi giurisdizionali in tema di modalità di valutazione e di conteggio del tasso usurario degli interessi dovuti in relazione ad un contratto di mutuo.

La sentenza della Suprema Corte n. 350 del 9/1/2013, correttamente richiamata nella decisione in commento, ha consolidato l"opinione secondo cui "al fine del riscontro di eventuale usurarietà dei tassi preveduti in un contratto di mutuo debbono essere computati anche gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti" e quindi, sotto tale profilo, la sentenza si è fatta persin inutilmente carico di chiedersi se il tasso di interessi moratori rientri o meno nel computo del TAEG (tasso effettivo globale).

La giurisprudenza di legittimità ha dato seguito all"autorevole opinione della Corte Costituzionale che, nella sentenza parimenti richiamata nella decisione, aveva già affermato oltre un decennio or sono che il tasso-soglia non poteva non riguardare anche gli interessi moratori. Il che appare più che logico, diversamente rimanendo frustrata la finalità della modifica della legge penale che, sottraendo al Giudice la valutazione caso per caso del carattere usurario degli interessi, ha posto parametri oggettivi per la verifica ed il calcolo del tasso-soglia novella andò gli articoli 1815 c.c. e 644 c.p.

Dalla narrativa dei fatti del processo non è dato sapere se la clausola originaria, come pattuita, prevedeva già un tasso di interesse usurario poiché, in tal caso, non di restituzione della differenza avrebbe dovuto parlarsi bensì di radicale nullità della clausola medesima, che, dal punto di vista processuale, non integra nemmeno un"eccezione in senso stretto bensì una mera difesa cosicché può essere rilevata anche d"ufficio (Cass. 9/1/2013, n. 350).

La sentenza in rassegna non pare condivisibile, invece, laddove svolge il calcolo dell"eccedenza di interessi facendo applicazione del D.L. 13/5/2011 n. 70 (entrato in vigore pochi giorni dopo la stipula del mutuo, come leggesi nella motivazione della sentenza medesima).

Infatti la norma di interpretazione autentica di cui all"art. 1 legge 28/2/2001 n. 24 ha stabilito che la natura usuraria degli interessi deve essere valutata avuto riguardo unicamente al limite di legge fissato al momento della conclusione del contratto e di tale norma la giurisprudenza ha fatto costante e pacifica applicazione anche in relazione agli interessi moratori (vedi la stessa Cass. 9/1/2013 n. 350).

Infine va osservato che, giustamente, la decisione in rassegna ha accolto la domanda non facendo applicazione della disciplina dell"obbligazione naturale, secondo cui sarebbe esclusa la ripetizione degli interessi pagati in misura ultralegale (Cass. 22/8/1977 n. 3832), trattandosi di fattispecie avente carattere illecito.

Paolo BASSO




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