-  Mazzon Riccardo  -  18/04/2013

MINORE DANNEGGIATO E CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE - RM

Solo nel caso il genitore del minore danneggiato agisca, al fine di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'illecito commesso nei confronti del figlio, non in proprio – infatti, qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione,

"diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore; tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore abbia agito esclusivamente quale rappresentante del minore danneggiato" (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241, GCM, 2003, 7-8 - cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) -,

bensì esclusivamente quale rappresentante del minore danneggiato, non gli è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso):

"qualora il genitore del minore danneggiato agisca non in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, bensì esclusivamente quale rappresentante del minore danneggiato, non gli è opponibile il suo concorso di colpa " (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1994, n. 5619, GCM, 1994, 6).




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