-  Mastronardi Viola  -  06/01/2016

MINORATA DIFESA: LA TERZA ETA E LA PERCEZIONE - Cass. 49360/2015 – Viola MASTRONARDI

- aggravante della minorata difesa

- truffa e furto ai danni di un anziano

- l'età senile della vittima costituisce una concreta minorazione delle capacità difensive

 

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione penale è tornata ad occuparsi della circostanza aggravante della minorata difesa, come prevista nel codice penale dall'art. 61, n. 5.  

Un uomo veniva condannato per i reati di tentata truffa e furto in abitazione, aggravati dalla minorata difesa delle vittima. La Corte d'appello adita confermava la sentenza di primo grado riconoscendovi, inoltre, la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 6, c.p..

Il focus del ricorso per Cassazione presentato dall"imputato concerne, però, la decisione dei giudici d"Appello nella parte in cui hanno avvalorato la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa. Tale motivo di gravame non ha trovato accoglimento.

Invero, in seguito alla modifica normativa, introdotta con la legge 94/2009, il Supremo Collegio, in più occasioni, ha precisato che l"aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa della propria persona, con particolare riferimento all"età senile e alla fragilità fisica della persona offesa non può essere tralasciato, in quanto è inevitabile tener presente che il legislatore "ha voluto assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo", (Cass.pen., sez. IV, 11.12.2013, n°1759).

Purtuttavia, in epoca successiva, gli Ermellini hanno, in senso opposto, asserito che l"età non può, di per sé, costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità della aggravante in questione, dovendo questa essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o, comunque, personali della vittima, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, (Cass.pen., sez. II, 18.11.2014, n°8998).

La accennata querelle giurisprudenziale ha assunto forma più chiara quando l"attenzione posta dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione sulla aggravante della minorata difesa è stata, più nello specifico, trattata in ordine ai soggetti della terza età.

Se, da un lato, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità voleva che l'età non costituisse condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, d"altro canto l"attenta analisi della questione ha orientato i giudici del Palazzaccio ad una valutazione ermeneutica incentrata sulla percezione e sulla reazione della condotta antigiuridica, da parte della vittima anziana. Ne è risultato, con tutta evidenza, che questa risulti in concreto menomata rispetto alla ipotetica reattività di una persona più giovane. Tale orientamento, chiaramente, esorta ad una prova controfattuale mediante la quale appurare se la condotta posta in essere avrebbe sortito le medesime possibilità di riuscita dell"evento criminoso o se, quest"ultimo, sia stato facilitato dalla scarsa lucidità nella comprensione degli eventi a proprio danno.

Nello stessa ottica, appare essersi indirizzata la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, laddove ha chiarito che "la debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale e quando risulti che la vittima del reato è stata scelta dall'agente in considerazione dell'avanzata età".

 





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