-  Foligno Emanuela  -  24/10/2015

MICROPERMANENTI: IL DANNO MORALE DEVE ESSERE SEMPRE PROVATO, SIA PURE PER PRESUNZIONI - Cass. 17209/15 - Emanuela FOLIGNO

Il caso approdato in Cassazione riguarda un sinistro stradale verificatosi nell"anno 2012.

Il giudizio di primo grado si è svolto dinnanzi al Giudice di Pace di Erba, il quale ha condannato i responsabili del sinistro, in solido con la compagnia assicuratrice della R.C.A.,  al risarcimento dei danni subiti dal danneggiato.

 

Avverso tale pronunzia la compagnia d"Assicurazione ha proposto appello dinnanzi al Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, domandando la rideterminazione del danno e la detrazione dell"importo percepito dal danneggiato nella fase ante causa.

Il Tribunale, nella veste di Giudice d"Appello, ha condannato l"appellante al risarcimento dei danni subiti dal danneggiato liquidandoli in una minore somma e, conseguentemente, ha condannato il danneggiato alla restituzione in favore della Compagnia della somma percepita in eccesso.

 

Il danneggiato propone ricorso per Cassazione reiterando, anche, la mancata liquidazione del danno morale.

 

Secondo il danneggiato, infatti, il Tribunale ha sbagliato a considerare che il danno morale non sussiste in re ipsa ed anche nell"operare una illegittima inversione dell"onere della prova in capo al danneggiato sostenendo che era onere dello stesso fornire in primo grado di giudizio la prova delle sofferenze patite in conseguenza del sinistro stradale.

 

A giudizio degli Ermellini i motivi addotti dal danneggiato sono infondati e vengono rigettati.

 

Argomenta, infatti la Corte, che in caso di sinistro stradale il danno morale deve essere sempre provato, sia pure per presunzioni, poiché non sussiste nessuna automaticità tra lo stesso ed il danno biologico accertato.

Tanto più nel caso di lesioni minori (c.d. micropermanenti) come quello oggetto di esame, ove non sempre si manifestano ulteriori danni in termini di sofferenza.

 

In definitiva, secondo la Suprema Corte, non si può  tout court escludere il danno morale dal compendio risarcitorio in presenza di una lesione minore, però si deve tenere in considerazione la lesione concretamente subita.

 

Tale linea di pensiero è perfettamente conforme, del resto, con l"ormai  noto riconoscimento dell"autonomia ontologica del danno morale e la conseguente necessità di accertamento separato e ulteriore (Cass. 29191/2008).

Ciò è pacifico, anche perché diversamente ritenendo, si creerebbe una differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti non da sinistro stradale, che sono liquidati col sistema tabellare equitativo, e i danni da sinistro stradale che, invece, comporterebbero una minore tutela risarcitoria del danneggiato.

 

Conclude dunque la Corte sostenendo che anche nel caso di micropermanenti deve certamente ritenersi  legittima la liquidazione del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico. E ciò implica che debba essere il danneggiato ad allegare tutte le circostanze della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.

 

Nel caso oggetto di esame, invece, il danneggiato si è semplicemente limitato a chiedere il riconoscimento del danno morale omettendo qualsiasi argomentazione sull"incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

 

Si ribadisce a chiare lettere, dunque, che la domanda risarcitoria volta al ristoro delle sofferenze soggettive (nella misura in cui superi il quantum riconosciuto dal sistema tabellare) deve essere supportata da un"attività  " almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo".

 

Diversamente nel danno non patrimoniale non si riuscirebbe a distinguere la componente relativa al danno morale dalla componente biologica del pregiudizio.

 

 




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