-  Valeria Cianciolo  -  18/06/2016

Matrimonio con cubana e decesso allitaliana - di Valeria Cianciolo

I matrimoni misti aumentano. Spesso con donne sudamericane.

Come funziona la successione straniera? E che valore ha il principio di reciprocità dell"art. 16 disp. prel. cod. civ.?

Le considerazioni sorgono da una non recente sentenza, sebbene attuale, della Suprema Corte (Cassazione Civile Sez. II, Sent., 30.06.2014, n. 14811).
Secondo il primo comma dell"art. 16 disp. prel. cod. civ. (c.d. Preleggi) «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuibili al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali».
Sulla qualificazione della "reciprocità" prevista dall"art. 16 delle preleggi la dottrina, quasi-unanime, sostiene si tratti di una reciprocità di fatto: in buona sostanza, perché possa operare la reciprocità, non sembra necessaria una verifica che accerti una corrispondenza legislativa nello Stato straniero, ma solo che il paese estero riconosca un diritto eguale o simile a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia e non compia alcuna discriminazione al cittadino italiano che intenda esercitare il medesimo diritto. Non essendo necessario un parallelismo perfetto fra i nostri istituti giuridici e quelli dell"ordinamento straniero (individuato), la reciprocità non potrà essere riconosciuta allo straniero solo quando l"ordinamento di appartenenza ignori l"istituto (o la disciplini in modo del tutto differente), ovvero se, pur conoscendolo, ne neghi il godimento allo straniero.
La differenza tra l"art. 16 delle preleggi e il sistema di diritto internazionale privato emerge dalle modalità con cui l"interprete può individuare la legge straniera in entrambi i casi: l"onere della prova della reciprocità di fatto spetta allo straniero attore, mentre nel sistema di diritto internazionale privato la conoscenza del diritto straniero spetta al giudice.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo al fatto.
Una cittadina cubana aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano poi deceduto, il quale aveva nominato con testamento pubblico, quali suoi unici eredi, i figli, nati dal precedente matrimonio.
La donna conveniva in giudizio questi ultimi dinanzi al Tribunale di Sanremo chiedendo che le venisse riconosciuta la propria qualità di erede legittimarla pretermessa, e conseguentemente ridotte le quote ereditarie lasciate dal testatore ai convenuti.
Nel caso in esame, il Direttore dell'Ufficio Legislazione e Consulenza del Ministero della Giustizia della Repubblica di Cuba (note acquisite dal giudice di primo grado), aveva concluso che "...il nostro Codice Civile vigente non riconosce la categoria successoria di erede legittimo nella successione testamentaria, ovverosia con porzione fissa ed intoccabile per il medesimo, così come era stabilito dal Codice spagnolo del 1888 nel quale in niente assomiglia, nè ha a che vedere, nè è assimilabile alla categoria di erede particolarmente protetto creata dal vigente Codice citato". Pertanto, esclusa la possibilità di equiparare l'istituto cubano dell'"erede particolarmente protetto" a quello italiano dell'"erede legittimario", non sussisteva quella condizione di reciprocità cui l'art. 16 preleggi subordina il godimento da parte dello straniero dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano.
In sostanza, la qualità di "erede particolarmente protetto" prevista dal codice vigente cubano, non è assimilabile a quella dell'erede legittimario disciplinata dal nostro ordinamento: il primo istituto tutela la condizione dell'erede che versa in condizioni economiche precarie, l'erede legittimario è riconducibile alla successione necessaria, che attribuisce al coniuge ed a alcuni congiunti più stretti del "de cuius" una quota intangibile dell'eredità, cui hanno diritto soltanto sulla base del rapporto di coniugio o di parentela esistente con il defunto, a prescindere quindi del tutto dalle loro condizioni economiche.
E" quindi evidente la radicale diversità delle finalità e dei requisiti dei due istituti, e quindi l'insussistenza della condizione di reciprocità dell'art. 16 preleggi, posto che ai sensi di tale norma lo straniero è ammesso a godere del diritto attribuito al cittadino italiano solo se dimostra che lo stato cui appartiene riconosce un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, e che lo stato medesimo, nel riconoscerlo, non pone alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano 
Con la sentenza in esame, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa. Quindi, il cittadino cubano non può esercitare nei confronti del cittadino italiano i diritti del legittimario, giacché il codice civile di Cuba non contempla questa figura di erede, ma quella, radicalmente diversa, dell'erede "particolarmente protetto", in ragione della precarietà delle condizioni economiche del soggetto.
Infine. 
La condizione di reciprocità è limitata ai rapporti privati e non riguarda, come sostiene Rescigno, (cfr. "Capacità di diritto privato e discriminazione dei soggetti, in Riv. dir. civ., 1998, I, 791) «le libertà (i diritti inviolabili dell"art. 2 Cost.): queste devono intendersi riconosciute senza discriminazioni, come risulta dalla lettera stessa delle previsioni costituzionali che a "tutti" le attribuiscono, o che assicurano che "nessuno" possa venirne spogliato».




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