Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 5189) confermando la condanna di un tour operator a rifondere una coppia friulana per la brutta settimana passata in un hotel di Creta nell’agosto del 1999.
Arrivati sull’isola greca, marito e moglie trovarono la spiaggia sporca e un tratto di mare inquinato. Dopo aver protestato con l’agenzia di viaggio rifiutarono la proposta di trasferirsi in un altro albergo in cambio dell’impegno a non intraprendere alcuna azione risarcitoria.
Tornati in Italia citarono per danni il tour operator e in primo grado persero la causa.
Ma in appello i giudici gli diedero ragione perchè, come sottolinea la Cassazione «con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dal cliente sulla base di una articolata proposta, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi ecc., che vanno esattamente adempiuti».