-  Peron Sabrina  -  23/12/2013

MARCHIO E RISCHIO DI CONFUSIONE PER PRODOTTI AFFINI – T. Milano (ord) 11.05.2013 – Sabrina PERON

E" noto che i marchi d"impresa assolvono oltre che ad una funzione distintiva, anche una funzione attrattiva e, in taluni casi, di garanzia di qualità. La tutela del marchio difatti, comprende, "non soltanto il rischio di confusione, determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni, ma anche la semplice associazione degli stessi, tale da indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l"impresa terza ed il titolare del marchio" (T. Milano, 03.08.2011, RDI, 2012, II, 195, n. D"ERAMO). Al riguardo va tenuto presente che il rischio di confusione va valutato complessivamente, prendendo in esame sia la somiglianza dei marchi che quella dei prodotti o dei servizi ed effettuando così due distinti raffronti (Ubertazzi, Commentario CEDAM – Commento art. 20 D.Lgs. 30/2005).

Peraltro, il "giudizio di «affinità» di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni; ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti «celebri» - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità «soddisfacente» e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (Cass. civ., 27.05.2013, n. 13090, Mass., 2013, 418). In altre parole, il "diritto di esclusiva sui prodotti affini, ai quali la tutela si estende secondo i principi posti dalla normativa sui marchi, si estenderà soltanto ai prodotti che in concreto il pubblico possa ritenere provenienti dallo stesso imprenditore e quindi in relazione ai quali si possa effettivamente realizzare confusione sul mercato" (T. Bologna, 03.06.2010, GADI, 2010, 617).

Ciò posto nell"ordinanza che qui si pubblica, il Tribunale di Milano ha accertato che nel caso di specie, la società resistente aveva più volte pubblicizzato e posto in vendita i prodotti dolciari affini a quelli della ricorrente, utilizzando la denominazione abbreviata X in luogo di quella corretta estesa PGX. Il giudice ambrosiano ha così ritenuto che "commercializzazione di prodotti affini a quelli della ricorrente con l"utilizzazione del nome X, corrispondente al rinomato marchio della ricorrente, invece di quello per esteso PGX", fosse "idonea a determinare, per l"identità del segno e per l"affinità dei prodotti, un evidente rischio di confusione per il pubblico circa l"origine del prodotto e a causare una sfruttamento illegittimo del rinomato marchio X".

Con riferimento, invece, alla presenza del periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare richiesto, il Tribunale lo ha ritenuto sussistere sulla base dei seguenti elementi: anzitutto, il ripetersi nel tempo, ed in periodi di rilevanti vendite, di tali condotte nonostante la dichiarata adozione di provvedimenti atti a determinarne la cessazione; in secondo luogo, il riconoscimento da parte della resistente di non avere adottato in passato provvedimenti idonei a determinare a far venir meno per il futuro del pericolo di confusione tra i prodotti;  infine, la mancata adozione anche nel corso del giudizio d"iniziative tali da prevenire il rischio di confusione dei segni distintivi, nonostante la disponibilità verbalmente manifestata all"udienza.




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