-  Gasparre Annalisa  -  08/09/2016

Mandato di arresto europeo per straniera da pochi mesi in Italia – Cass. pen. 37195/16 – Annalisa Gasparre

Destinataria del mandato di arresto è una donna originaria della Romania condannata, in via definitiva, per evasione fiscale dall"autorità giudiziaria rumena.

Lo Stato italiano è stato richiesto di consegnarla giacché la donna si trovava sul suolo italico, dove era giunta subito dopo la sentenza irrevocabile. La donna ha chiesto di poter scontare la pena in Italia, segnalando il proprio radicamento sul territorio: sebbene da pochi mesi in Italia, evidenziava di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un appartamento in locazione e di aver ottenuto la residenza in un Comune toscano.

I giudici accolgono le osservazioni ritenendo plausibile lo stabile il radicamento nel territorio italiano su cui dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.

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Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 – 7 settembre 2016, n. 37195 - Presidente Fumo – Relatore Savino

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 25 luglio 2016 la Corte d'appello di Milano ha disposto la consegna di M.O. alle competenti Autorità rumene, in relazione al m.a.e. emesso il 25.1.2016 dall'autorità giudiziaria della Romania, a seguito della sentenza irrevocabile della Corte locale di Mehedinti (Romania) emessa in data 23 gennaio 2015, per il reato di evasione fiscale commesso nel 2007 per il quale è stata condannata alla pena di anni due di reclusione.
Con ordinanza del 24.6.2016 il consigliere delegato della Corte di appello, sentita l'estradanda, che non prestava il consenso alla consegna e non rinunciava al principio di specialità, convalidava l'arresto e, ritenuto sussistente il pericolo di fuga sul rilievo che la M. si era allontanata dal luogo del reato sebbene fosse a conoscenza della sentenza di condanna, disponeva la misura degli arresti domiciliari.
Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della M., deducendo i seguenti motivi.
1- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18 lett R L. 69/2005, vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore della ricorrente riguardo alla circostanza della sua effettiva e stabile presenza in Italia.
La norma indica, quale motivo legittimo per rifiutare la consegna al paese emittente il Mae, la circostanza che l'estradando sia cittadino italiano o, secondo l'interpretazione estensiva data alla norma dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010, che si tratti di cittadino di paese membro dell'Unione Europea che abbia residenza o dimora stabile in Italia. Ricorrendo tali condizioni, l'estradando può rifiutare la consegna al paese emittente e chiedere di eseguire la pena detentiva in Italia. Precisa inoltre la difesa che i requisiti della residenza o della stabile dimora sono indicati come alternativi e non concorrenti e, pertanto, ciascuno di essi è idoneo a costituire ragione ostativa alla consegna. Tanto premesso, osserva la difesa della ricorrente, sussiste il requisito della stabile dimora in Italia in quanto ricorre una condizione di continuità temporale della presenza della M. in Italia.
A sostegno del radicamento effettivo nel territorio dello stato la ricorrente ha dedotto di avere iniziato da circa tre anni una relazione sentimentale con un connazionale, M.G., che vive e lavora da quindici anni in Italia, trattenendosi per lunghi periodi presso di lui fino a quando, attraverso il predetto, ha trovato un impiego con contratto a tempo indeterminato e si è trasferita definitivamente in Italia; percepisce quindi una regolare retribuzione che le ha consentito di sostenere le spese dell'appartamento in cui vive ad ____, da lei condotto in locazione; ha chiesto e nelle more del presente procedimento ottenuto, la residenza ad ____. Tali circostanze sono state dimostrate mediante la produzione del certificato di attribuzione del codice fiscale, del contratto di locazione quadriennale sottoscritto in data ____, del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la _____ in ____ sottoscritto il ____, la richiesta di residenza del ____, la busta paga maggio 2016 attestante l'effettività della prestazione lavorativa e il pagamento degli oneri contributivi e fiscali.
2- violazione dell'art. 192 co 1 e 2 c.p.p-. e 546 lett E c.p.p. nonchè correlato vizio motivazionale per avere la Corte di Appello posto a sostegno della propria pronuncia l'assunto, smentito dalla produzione documentale, che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 18 lett R L. 69/2005, per rifiutare la consegna.
A tal proposito censura la valutazione della Corte in ordine alla mancanza del requisito della stabilità della dimora fondato sul rilievo del ristretto arco di tempo della permanenza in Italia della M., venuta in Italia solo da pochi mesi, e della presenza in Romania della famiglia rimasta nel paese di origine, indice della sussistenza di perduranti legami affettivi nel proprio paese, rilevando che la stessa convive stabilmente in Italia con il proprio compagno e che, diversamente, se non si desse valore ad un rapporto sentimentale stabile anche se non legalizzato, si finirebbe per penalizzare la convivenza di fatto; che la famiglia rimasta in Romania è formata da due figli ormai adulti ed indipendenti, uno dei quali già sposato e padre di un bambino. Anche l'anziana madre, bisognosa di cure ed assistenza, è venuta a vivere in Italia.
3-. con la memoria difensiva ritualmente depositata, la difesa della ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della sussistenza del legittimo rifiuto alla consegnata previsto dall'art. 18 lett h) n. 69/2005. Assume in proposito la difesa che i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione le conclusioni cui è pervenuto l'Organizzazione "Avvocato del Popolo" nella relazione in lingua rumena allegata alla memoria sulle condizioni di estremo degrado in cui versano le carceri rumene ed ha omesso ogni pronuncia in proposito.

Ritenuto in diritto

La Corte di Appello ha ritenuto che non ricorressero il requisito dello stabile radicamento richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul rilievo della pretestuosità del trasferimento, effettuato artatamente, secondo i giudici, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e sulla base della circostanza che la M. ha abbandonato, venendo a vivere in Italia, la famiglia costituita da due figli rimasti in Romania.
Osserva il collegio che se è pur vero che la M. si è trasferita in Italia da pochi mesi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria rumena, tuttavia, nel pur breve arco temporale di continuativa permanenza in Italia, si è determinato uno stabile radicamento nel territorio nazionale come può agevolmente desumersi dal reperimento di stabile lavoro presso una impresa di _____ con contratto sottoscritto il 19.1.2016, dimostrato dalla produzione dalla busta paga del mese di maggio che, già prodotta nel procedimento davanti alla Corte di appello, è stata nuovamente allegata alla memoria difensiva prodotta nel presente giudizio, dalla sottoscrizione in data 1.2.2016 di contratto di locazione quadriennale relativo all'appartamento in cui vive ad _____, dalla richiesta ed ottenimento di certificato di residenza. Inoltre ha instaurato in Italia uno stabile legame affettivo con un connazionale, già conosciuto prima del suo definitivo trasferimento, che risiede in Italia da quindici anni ed è integrato anche dal punto di vista lavorativo e col quale convive.
In presenza di detti elementi, integranti indici significativi di un inserimento effettivo nel territorio dello stato nei termini ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (v ex multis sez 6 9767 26.2.2014 rv 259118, n 50386 del 25.11.2014 rv 261375, n 46494 del 20.11.2013 rv 258414), occorre, a giudizio di questo Collegio, che la Corte di appello chiarisca se vi è stato un abbandono da parte della ricorrente dei figli in Romania alla stregua della deduzione, contenuta nel ricorso e nella memoria difensiva, che i figli sono giovani adulti ormai indipendenti, che vivono per conto loro, sono entrambi sposati ed uno di essi è padre di un figlio.
La Corte di appello di Milano non si è pronunciata affatto sulle condizioni carcerarie degli Istituti penitenziari della Romania dove la M. dovrebbe scontare la pena, come prescritto dall'art. 18 lett H l. 69/1995.
Se si esclude l'esistenza di un radicamento in Italia della ricorrente, occorre procedere alla valutazione sulle condizioni carcerarie del paese di appartenenza, valutazione che la Corte di appello ha omesso di effettuare.
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sulla sussistenza del requisito dello stabile radicamento in Italia, alla luce dei rilievi sopra illustrati, e, ove non lo ritenga esistente, sulla valutazione della condizioni delle carceri della Romania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma V legge 69 del 2005.

 

 




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