-  Covotta Giulia  -  17/10/2015

MANCATO UTILIZZO DEL COUPON? E DANNO DA VACANZA ROVINATA – G.d.P. Napoli 28288/2015 – Giulia COVOTTA

Consumatori

Mancato utilizzo di coupon acquistati online comprendenti soggiorno, colazione e pranzo in una struttura alberghiera e richiesta di risarcimento danni (anche da vacanza rovinata)

Il Giudice adito ha riconosciuto il danno da vacanza rovinata dovuto al mancato rispetto di precisi obblighi contrattuali della società convenuta

La sentenza in commento è interessante poiché approfondisce e tratta un tema assai ricorrente nel panorama giuridico che molto spesso colpisce tutti i viaggiatori: la vacanza rovinata e la conseguente richiesta di risarcimento.

In primis occorre precisare che il danno derivante dalla vacanza rovinata può essere considerato, in senso ampio, come quel danno comprendente ogni aspetto pregiudizievole, sia di tipo patrimoniale (ovvero il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti) sia di tipo non patrimoniale (in particolare quello dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio/inadempimento).

In senso più ristretto, si intende quale danno "da vacanza rovinata" quell"aspetto prettamente non patrimoniale, più specificamente morale e/o esistenziale, del danno.

Spesso la giurisprudenza ha affermato che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata deve essere inteso come disagio psicofisico per la mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata.

Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace di Napoli ha voluto qualificare quale danno morale il danno da vacanza rovinata.

Prima di commentare la sentenza de quo, occorre evidenziare come, da alcuni anni, si sia diffusa, anche sul territorio nazionale, un"interessante operazione di mercato consistente nella vendita di pacchetti turistici sotto forma di "coupon" acquistabili online.

Tuttavia, in alcune circostanze, tali formule non sono risultate all"altezza delle aspettative ed il consumatore non sempre è riuscito a portare a termine la sua prenotazione (ad esempio perché le date non coincidevano con la promozione, per un sovraffollamento della struttura, oppure, ancora, per difformità tra le strutture illustrate all"interno del cofanetto e la realtà).

Il fatto concreto che ha portato alla decisione in commento, origina proprio da un acquisto online di due coupon, consistenti, ciascuno, in un pernottamento per due persone, con colazione e pranzo inclusi, presso una struttura alberghiera ad un prezzo vantaggioso. Tali coupon, tuttavia, dovevano essere utilizzati in un periodo compreso tra novembre 2012 e maggio 2013.

Dopo l"acquisto, parte attrice, nonostante i numerosi tentativi di prenotare presso la struttura alberghiera, non riusciva a completare la suddetta prenotazione. La struttura, infatti, asseriva di non avere disponibilità di camere, ovvero, pur dandone conferma nell"immediatezza della telefonata, la prenotazione stessa veniva disdetta dagli operatori dell"albergo qualche giorno prima del pernottamento.

Quanto sopra si protraeva oltre il periodo per l"utilizzo dei coupon e l"acquirente degli stessi si vedeva negare dalla società venditrice il rimborso con la motivazione che non aveva usufruito dei suddetti coupon entro la scadenza.

Alla sfortunata acquirente non rimaneva altro che adire il Giudice di Pace di Napoli al fine di ottenere il rimborso del prezzo pagato unitamente al risarcimento dei danni non patrimoniali (tra cui spicca quello da vacanza rovinata).

Il giudice, nelle proprie motivazioni, ritiene sussistere la responsabilità dell"organizzatore/prestatore del servizio turistico riconoscendo all"attrice un danno consistente nel disagio e nell"afflizione per non aver potuto godere della vacanza. Il giudice afferma, infatti, che "il gradevole svolgimento della vacanza si qualifica come un valore degno di tutela e, pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento assume una specificità tale da giustificarne l"indennizzo".

Infine, il G.d.P., qualificando il danno da vacanza rovinata come danno morale derivante dall"inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio "tutto compreso", fa propria l"interpretazione dell"articolo 5 della Direttiva 90/314/CEE pronunciata dalla Corte di Giustizia del 2002.

Il tema meriterebbe maggiori approfondimenti posto che, è opinione di chi scrive, la sentenza a tratti non ha brillato per originalità né ha tenuto in considerazione la copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito sull"argomento. Inoltre, sempre a parere di chi scrive, sarebbe stato molto interessante approfondire punti in comune e diversità tra la vendita online dei soggiorni attraverso l"acquisto di coupon e il vero e proprio acquisto di un pacchetto turistico disciplinato, oggi, dal Codice del Turismo.

In tema di vacanza rovinata, overbooking, coupon e tutela del turista per l"ottenimento del risarcimento – anche – da vacanza rovinata, è disponibile il volume "Il danno da vacanza rovinata. Come si tutela il turista", Key Editore, 2015 disponibile anche su IBS, Amazon, Libreria Universitaria.




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