-  Redazione P&D  -  07/11/2016

Maltrattamenti in danno del coniuge separato – Cass. pen. 39331/16 – Livio Meo

In una recente pronuncia (Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2016, n. 39331) in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la Suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi riguardanti la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. In particolare, la citata sentenza affronta le questioni inerenti alla rilevanza dell'intervenuta separazione dei coniugi e al rapporto tra la fattispecie di maltrattamenti e quella aggravata di atti persecutori prevista dall'art. 612-bis, secondo comma, c.p.

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, l'imputato era accusato di aver maltrattato la donna dalla quale era legalmente separato. La condotta contestata al ricorrente era infatti stata messa in atto dopo la cessazione della convivenza e la separazione coniugale.

Con specifico motivo di doglianza, la difesa dell'imputato lamentava la violazione degli artt. 572 c.p. e 192 c.p.p., deducendo l'impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in caso di separazione o di cessazione della convivenza.

In riferimento alla configurabilità del reato in caso di separazione dei coniugi, la Corte ribadisce un'opzione interpretativa assolutamente consolidata: il reato di maltrattamenti sussiste anche in caso di separazione dal momento che tale provvedimento giudiziale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di fedeltà e convivenza, lascia integri i doveri di reciproco rispetto e di assistenza (Cass. pen., sez. VI, 27.6.2008, n. 34151, Foro it., 2008, 11, 546; Cass. pen., sez. VI, 8.7.2014, n. 33882, DeJure). Più nello specifico, la Cassazione precisa che la separazione non esclude il reato di maltrattamenti quando l'attività delittuosa trae origine ed incide su quei vincoli, rimasti intatti a seguito del provvedimento di separazione, che pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata. In altri termini, la pacifica configurabilità del reato di maltrattamenti trova giustificazione nella particolare situazione di vulnerabilità in cui si trova la persona offesa; quest'ultima subisce un'aggressione che trova fondamento proprio nel vincolo coniugale, soltanto attenuato dall'intervenuta separazione.

Il principio da ultimo richiamato assume rilevanza anche in riferimento ad un'altra questione giuridica affrontata dalla decisione in commento: il rapporto tra la fattispecie di maltrattamenti e quella aggravata di atti persecutori dell'art. 612-bis, secondo comma, c.p. A seguito della riforma attuata con la l. 119/2013, il reato di stalking è aggravato nel caso in cui "il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"; in forza della citata novella, la fattispecie aggravata genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall'art. 572 c.p. qualora, come nel caso di specie, gli atti persecutori siano rivolti nei confronti del coniuge separato. Di regola, il conflitto deve essere risolto facendo ricorso alla clausola di sussidiarietà contenuta nell'incipit dell'art. 612- bis c.p. ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") che comporta l'applicazione del reato di maltrattamenti, punito in modo più severo dal legislatore. Il concorso apparente di norme e il conseguente assorbimento dello stalking aggravato sono però subordinati alla sussistenza in concreto di comportamenti delittuosi che traggano origine o incidano su vincoli relazionali ancora esistenti tra i soggetti coinvolti; solo in questa ipotesi potrà profilarsi l'applicabilità dell'art. 572 c.p. In caso contrario, ossia qualora venga definitivamente meno una consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, potrà trovare applicazione la fattispecie aggravata del reato di atti persecutori (Cass. pen., sez. VI, 12.6.2013, n. 50333, CED, 258644; Cass. pen., sez. II, 21.4.2016, n. 17719, DeJure).

Al giudice viene pertanto richiesto di valutare le circostanze del caso concreto nella prospettiva di verificare l'eventuale cessazione di qualsiasi vincolo in precedenza esistente tra i conviventi o gli ex coniugi. In alcune pronunce, inoltre, la Cassazione ha individuato alcune circostanze di fatto che il giudice potrebbe tenere in considerazione, come il lasso temporale trascorso dalla separazione e la perdurante assenza di contatti tra gli ex coniugi (Cass. pen., sez. VI, 13.11.2012, n. 7369, DeJure). Qualora, come nel caso di specie, l'agente realizzi le condotte integranti il reato di maltrattamenti dopo la separazione ma prima che possa considerarsi di fatto cessato ogni vincolo derivante dal coniugio, il giudice dovrà applicare la fattispecie prevista dall'art. 572 c.p.

Di seguito il testo della pronuncia.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 luglio – 22 settembre 2016, n. 39331 - Presidente Prestipino – Relatore Recchione

 RITENUTO IN FATTO

 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dello S. alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.

 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell'imputata che deduceva:

2.1. violazione degli artt. 572 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Si deduceva che lo S. e la persona offesa erano separati dal 2009 e che la convivenza era cessata ancora prima, sicchè mancherebbe uno dei presupposti per la configurazione dei reato previsto dall'art. 572 cod. pen. Si deduceva inoltre la illegittimità della valutazione delle fonti di prova, che erano costituite essenzialmente da dichiarazioni inattendibili di persone "vicine" all'offesa.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio. Si deduceva che la determinazione della pena non era stata adeguatamente motivata;

2.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: non sarebbero state considerate le allegazioni difensive che indicavano gli elementi a supporto della concessione dei beneficio.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui deduce la impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza o di separazione.

II collegio condivide la giurisprudenza secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Cass. sez. 6, n. 33882 dell' 08/07/2014 Rv. 262078; Cass. sez. 2, n. 30934 dei 23/04/2015, Rv. 264661). Del pari si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Cass. sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l'art. 612 bis. cod. pen. che, nel prevedere una forma aggravata dei reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti dei coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall'art. 572 cod. pen. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento sono rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell'incipit dell'art. 612 bis. cod. pen.

Nel caso di specie la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.

1.2. Il primo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato laddove deduce la illogicità della motivazione nella misura in cui sarebbe fondate su prove testimoniali non attendibili.

Si tratta di una censura che non individua fratture logiche e decisive della motivazione ma si limita a proporre una generica critica in ordine alla attendibilità dei dichiaranti che si risolve in una censura di merito non ammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto dei percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive dei reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici dei percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. II vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto dei percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive dei reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.

1.3. La censura proposte nei confronti dei trattamento sanzionatorio è inammissibile.

In materia di individuazione della pena il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 dei 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o pìù) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

In coerenza con tali indicazioni la Corte territoriale confermava la sanzione inflitta dal Tribunale giustificando la congruità della stessa sulla base del fatto che i maltrattamenti erano rivolti nei confronti dell'intero nucleo familiare oltre che sulla base della personalità dell'imputato.

1.4.Le censure rivolte alla parte della sentenza che nega la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono anch'esse manifestamente infondate.

In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità dei beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534) Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 dei 19/03/2014, Rv. 260136). Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p., con riguardo alla personalità dell'imputato (Cass. sez. 3, n. 38678 dei 03/06/2014, Rv. 260660; Cass. sez. 1^, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).Si ritiene tuttavia di non condividere tale posizione interpretativa dato che la prognosi sulla futura commissione di reati può essere ragionevolmente tratto anche dall'analisi di alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., che si presentino tuttavia ostativi, per la intensità della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell'imputato che può essere tratto da dati connotati da tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo. Si condivide, inoltre, lo specifico orientamento secondo cui costituisce precedente giudiziario ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, sotto il profilo di una prognosi sfavorevole all'imputato, il suo rinvio a giudizio per identico titolo di reato, ancorché disposto prima della commissione dei fatti oggetto della condanna. (Cass. sez. 6, n.. 3074 de/ 06/07/1989, dep. 1990, Rv. 183549).

In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla prognosi negativa in ordine alla consumazione di ulteriori reati in futuro basata sulle «reiterate manifestazioni di insofferenza e di mancanza di resipiscenza» (pag 5 della sentenza impugnata).

1.5. La condanna per il reato di danneggiamento resiste alla intervenuta depenalizzazione dei danneggiamento non aggravato, in considerazione dei fatto che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede risultava contestata in fatto essendo assente ogni riferimento alla custodia dell'auto all'interno di un luogo protetto (la contestazione in fatto trova riconoscimento nella parte motiva: pag. 3 della sentenza impugnata).

 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.

 P.Q.M.

 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.

 

 




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