-  Redazione P&D  -  24/08/2011

L'USO DI BANCO DA PARTE DI FEDELE ALL'INTERNO DELLA CHIESA CATTOLICA - RM

Quanto all'uso di banco, da parte del fedele, all'interno della chiesa cattolica, si osserva come
“difetti di giurisdizione il giudice italiano in ordine alla controversia relativa all'uso di banco da parte del fedele all'interno della chiesa cattolica, trattandosi di questione attinente all'uso di potere discrezionale dell'autorità ecclesiastica circa l'esercizio e le modalità del culto”.
Cassazione civile, sez. un., 09/10/1990, n. 9928 Cocchi c. Parrocchia chiesa collegiata Santa Maria Annunziata Fumone Giust. civ. 1991, I,611,1247 (nota) Foro it. 1991, I,2157 Nuova giur. civ. commentata 1991, I,430 (nota)
Ulteriormente, in materia, si confronti la seguente pronuncia (cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011):
“con riguardo alla controversia vertente sul possesso di un bene immobile, sito nel territorio italiano e non destinato all'esercizio del culto cattolico, la giurisdizione del giudice italiano non resta esclusa dalla circostanza che le parti in causa abbiano la qualità di enti ecclesiastici, ovvero di ministri di detto culto, poiché l'indicato oggetto della controversia esula dall'ambito delle materie per le quali è contemplata una riserva di giurisdizione in favore dell'autorità ecclesiastica, sia in base al concordato con la Santa Sede ratificato con l. 27 maggio 1929 n. 810, sia in base al vigente accordo modificativo del concordato stesso, ratificato con l. 25 marzo 1985 n. 121”.
Cassazione civile, sez. un., 10/04/1986, n. 2545 Gervasoni c. Congregaz. Suore Serve di Maria di Galeazza Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 4 Dir. eccl. 1986, II,378




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