-  Mazzon Riccardo  -  13/02/2014

LO STATO DI NECESSITA' E IL C.D. DIRITTO DI ALLOGGIO - Riccardo MAZZON

Considerazioni approfondite merita il tema del c.d. diritto di alloggio considerato, in particolare dalla giurisprudenza di merito, rientrante a pieno titolo nell"oggetto del danno grave alla persona richiesto dall"art. 54 c.p:

"al fine della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, non vi è dubbio che nel danno grave alla persona, vada ricompresa l'impossibilità di vivere dignitosamente in relazione alle proprie condizioni di salute" Trib. Catania 26.3.03, RP, 2003, 650 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto; c.f.r. anche, dello stesso autore, Le Cause di Giustificazione, CEDAM 2006 -;

"il bisogno di alloggio, incidendo sullo svolgimento della persona umana in sè ed in rapporto al gruppo familiare, può integrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona dell'agente e della sua famiglia, secondo la previsione dell'art. 54 c.p." Pret. Roma 22.5.79, RP, 2003, 650.

E' stato pertanto consentito alla magistratura di merito, in ossequio all"equiparazione diritto di alloggio-bisogno primario della persona:

-         occupare, in spregio dell"art. 633 c.p. una casa abbandonata rurale:

"non è punibile ex art. 633 c.p. il soggetto che, a causa delle miserrime condizioni economiche, abbia occupato temporaneamente una casa abbandonata rurale; ed infatti, ai fini dell'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, quanto meno putativo, ex art. 54 e 59 c.p., il danno grave alla persona deve ritenersi non solo come attentato all'integrità fisica della stessa, ma anche come grave danno dei diritti inviolabili della persona umana previsti dalla Costituzione. Pertanto, poiché il diritto di alloggio rappresenta un bisogno primario della persona, ricorrono gli estremi di cui agli art. 54 e 59 c.p. con conseguente non punibilità del soggetto imputato del reato in epigrafe" Pret. Gallipoli 16.11.95, GP, 1996, II, 594;

"il soggetto che, a causa delle miserrime condizioni economiche, abbia occupato temporaneamente una casa abbandonata rurale non è punibile ex art. 81 e 633 c.p. poiché, costituendo il diritto di alloggio un bisogno primario della persona, ricorrono in tal caso gli estremi per l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, quanto meno putativo, ex art. 54 e 59 c.p." Pret. Lecce 16.3.95, RP, 1996, 1362; 

-         occupare abusivamente un alloggio dopo essersi mosso nel rispetto della legge:

"l'impossibilità di ottenere una casa implica necessariamente il pericolo attuale di un danno grave alla persona e l'occupazione abusiva di un alloggio può essere ritenuta scriminata dallo stato di necessità allorché tale pericolo, oltre ad esser attuale, non sia causato volontariamente dall'imputato, nel senso che questi abbia occupato l'immobile solo come estrema "ratio", dopo essersi mosso nel rispetto della legge e delle sue procedure" Pret. Lecce 30.4.94, ALC, 1994, 854;

-         occupare locali privi di certificato di abitabilità da parte di persone gravemente ammalate:

"non è punibile l'occupazione di locali senza il certificato di abitabilità da parte di persone gravemente ammalate, costrette a vivere in un container umido" Pret. Avellino 9.3.94, GM, 1995, 296;

-         utilizzare materiale di provenienza furtiva (ex art. 648 c.p) per l"edificazione di una baracca:

"il bisogno di migliorare la disumana condizione abitativa cui è costretto il proprio nucleo familiare integra gli estremi dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e non è dunque punibile per il reato di ricettazione chi, per l'edificazione di una baracca a tale scopo destinata, utilizzi materiale di provenienza furtiva" Pret. Cagliari 10.1.94, FI, 1995, II, 211;

-         forzare la serratura d"ingresso di una scuola pubblica:

"ricorre la scriminante dello stato di necessità, ai sensi dell'art. 54 c.p. nel caso di occupazione dei locali di una scuola pubblica, preceduta da forzatura della serratura di ingresso, commessa da chi, in condizioni di estrema indigenza e privo di una qualsiasi dimora, non possa altrimenti provvedere al bisogno abitativo proprio e dei familiari" Pret. Alghero 15.4.85, FI, 1985, II,405;

-         erigere una costruzione abusiva:

"poiché in tema di contravvenzioni edilizie l'esimente di cui all'art. 54 c.p. può ricorrere sotto l'aspetto putativo, non è punibile chi ha eretto una costruzione abusiva in stato di necessità erroneamente supposto (nella specie, costituito sia dall'estrema precarietà della precedente abitazione, sita in baracca di legno, sia dalle cattive condizioni di salute della figlia dell'agente, affetta da bronchite cronica)" Pret. Salo' 15.2.85, RP, 1985, 471;

-         occupare i locali di una scuola pubblica:

"ricorre la scriminante dello stato di necessità, ai sensi dell'art. 54 c.p., nella occupazione dei locali di una scuola pubblica commessa da chi, versando in condizioni di estrema indigenza ed essendo privo di una qualsiasi dimora, non possa altrimenti provvedere al bisogno abitativo proprio e dei familiari" Pret. Alghero 18.5.84, GM, 1985, 1163;

-         eliminare infiltrazioni d"acqua tramite veranda abusiva.

"sussiste lo stato di necessità, e quindi è escluso il reato di cui all'art. 17 lett. a) l. n. 10 del 1977, qualora l'agente abbia realizzato una veranda a vetri su di una terrazza, al solo scopo di eliminare le infiltrazioni d'acqua e rendere abitabile l'ambiente sottostante, prima malsano" (Pret. Pizzo 19.1.82, GM, 1984, 446;

-         occupare palazzine disabitate:

"è giustificata dallo stato di necessità l'occupazione di palazzine disabitate da parte di persone prive di un'abitazione che potesse garantire loro ed alle famiglie i beni costituzionalmente tutelati della salute, della dignità sociale e di un'esistenza libera e dignitosa, quando risulti che tali soggetti, per le loro condizioni economiche e sociali, non avevano alcuna possibilità di procurarsi attraverso i normali canali del mercato edilizio, una abitazione adeguata ai loro bisogni" Pret. Roma 7.3.78, FI, 1980, II,74;

-         compiere genericamente reati edilizi:

"è idonea ad escludere la sussistenza di reati edilizi, facendone venire meno l'antigiuridicità, l'effettiva ricorrenza di un comprovato stato di necessità risultante dall'innegabile esistenza di un pericolo attuale di un danno grave derivante, per mancanza di "alloggio cosiddetto minimo", ad un intero e numeroso nucleo familiare costretto a vivere in indescrivibili, incredibili e disperate condizioni di precarietà abitativa ed igienico-sanitaria" Pret. Niscemi 22.11.85, GI, 1986, II,334.

 Più rigoroso si è dimostrato, al contrario, il giudice della legittimità:

"in tema di reato di costruzione edilizia la necessità di procurarsi un alloggio idoneo non può rientrare nella causa di giustificazione prevista dall'art. 54 c.p. il cui presupposto è l'esistenza di un grave pericolo "alla persona" (nel caso di specie è stato escluso che configurasse lo stato di necessità l'esigenza di sistemare convenientemente la propria famiglia abitante in un seminterrato)" Cass. Pen. 9.4.90, RP, 1991, 167;

"la necessità di ottenere un alloggio non può rientrare nella causa di giustificazione prevista dall'art. 54 c.p., il cui presupposto è la concreta imminenza di un grave pericolo "alla persona", non altrimenti evitabile" (Cass. Pen. 3.5.88, RPE, 1991, 518);

 "In tema di misure di prevenzione, colui, nei cui confronti sia stato disposto il soggiorno coatto, non può invocare a giustificazione della mancata ottemperanza del provvedimento la impossibilità di prendere alloggi nella località fissata per le sue misere condizioni economiche. Non può infatti essere allegata nella specie l'esimente dello stato di necessità, poiché manca l'estremo del " pericolo grave alla persona" Cass. Pen. 25.3.86, CP, 1988, 368;

"rispetto al reato di costruzione abusiva non può essere invocata l'esimente dello stato di necessità, non ricorrendo l'estremo della necessità di salvare sè od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona" Cass. Pen. 30.6.87, RP, 1988, 243.

Nelle pronunce nelle quali ha invece ricompreso il c.d. diritto di alloggio nella complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale del soggetto e, conseguentemente, nel concetto di danno grave alla persona, la Corte di Cassazione ha sentito l"esigenza di avvertire che l"indagine giudiziaria deve dimostrarsi più attenta, analitica e penetrante nel circoscrivere lo stato di necessità a casi nei quali risulti indiscutibile la necessità e l"inevitabilità del compimento del reato.

"ai fini dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., rientrano talune situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica ovvero che attentano, in via ancor più generale, alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale del soggetto. Tra questi beni, si deve ricomprendere anche quello connesso all'esigenza di un alloggio, che è uno dei bisogni primari della persona, in conformità dei principi costituzionali che riguardano la persona umana ed i diritti a questa inerenti. Tuttavia, nel momento in cui si giustifica tale interpretazione estensiva del danno grave alla persona come riguardante tutti i diritti inviolabili della persona umana, nel contempo più attenta, analitica e penetrante deve mostrarsi l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli altri elementi costitutivi della stessa, in particolare la necessità e l'inevitabilità, tenuto conto delle complesse esigenze di tutela dei beni dei terzi, che, coinvolti involontariamente dallo stato di necessità, non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate. (Nella fattispecie, è stata esclusa l'esimente, ritenuta dai giudici di merito, nel caso di illecita occupazione per quasi un trentennio di una porzione di demanio marittimo mediante costruzione a scopo abitativo eseguita dall'imputato per l'allegato stato di bisogno e le precarie condizioni socioeconomiche e familiari che avrebbero impedito di procurarsi altro alloggio)" Cass. Pen. 18.3.83, CP, 1984, 1675;

"in tema di operatività dello stato di necessità (art. 54 c.p.) con riferimento al reato di costruzione abusiva - premesso che per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali, ivi compreso quello all'abitazione - va tuttavia affermato che la scriminante non opera quando il pericolo di restare senza abitazione è evitabile, e cioè quando esiste la possibilità di soddisfare la necessità attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale. (Ha inoltre precisato la Corte che comunque occorre che il fatto commesso sia proporzionale al pericolo, e che l'imputato che invoca la causa di giustificazione ha l'onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante)" Cass. Pen. 21.9.01, n. 37008, RP, 2002, 793.

Gli orientamenti sopra evidenziati continuano a permeare la giurisprudenza più recente; si confrontino, ad esempio, le seguenti pronunce, riguardanti, in particolare,

  • la finalità di evitare che la condotta delittuosa possa rappresentare, in casi di mera difficoltà, una legittima opzione rimessa alla mera discrezionalità dell"agente,

"ai fini del riconoscimento dell"esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell"art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l"integrità fisica, in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l"esigenza di un alloggio. Tuttavia, tale interpretazione estensiva di danno grave alla persona, mediante l"inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione dell"esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e dell"inevitabilità altrimenti del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovati. Ciò, al fine di evitare che la condotta delittuosa possa rappresentare, in casi di mera difficoltà, una legittima opzione rimessa alla mera discrezionalità dell"agente" Corte appello Bari, sez. III, 04/03/2011 - Giurisprudenzabarese.it 2011

 

  • la necessaria allegazione di elementi fattuali idonei a consentire di valutare se effettivamente ricorra, per l'imputato e il suo nucleo familiare, il pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile e in proporzione con il pregiudizio arrecato (nella sentenza poi impugnata, la Corte di merito, in effetti, aveva ammessa una estensione della tutela offerta dall'art. 54 c.p. a fattispecie diverse da quelle in cui sono direttamente minacciati i beni dell'integrità personale, così da poterla astrattamente applicare a situazioni che pongono in pericolo diritti comunque attinenti alla persona umana come tale e, tra essi, quello, primario, ad avere un domicilio; peraltro il giudicante, secondo la Cassazione in modo argomentato e convincente, aveva precisato essere necessario, per la configurabilità della scriminante, la prova della ricorrenza del pericolo e della sua non evitabilità se non attraverso l'azione ordinariamente punita come illecito penale: ciò che nella specie difettava, essendosi in presenza di una mera allegazione dell'interessato, sfornita di qualsivoglia elemento di aggancio a una realtà fattuale sufficientemente indicata e descritta);

"in relazione all'addebito di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare, è corretta e congruamente motivata la sentenza di condanna che disattenda la tesi difensiva invocante l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) evidenziando la mancata allegazione di elementi fattuali idonei a consentire di valutare se effettivamente ricorresse, per l'imputato e il suo nucleo familiare, il pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile e in proporzione con il pregiudizio arrecato" Cassazione penale, sez. II, 22/10/2009, n. 42422 D.S. Guida al diritto 2009, 50, 75

  •  la corretta collocazione giuridica del mero disagio economico

"l"esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., comprende anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio; tuttavia il mero disagio economico non integra i requisiti della necessità e dell"inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi" Tribunale Paola, 11/11/2008 - Redazione Giuffrè 2009 

  • così come la corretta collocazione giuridica del mero disagio abitativo (nella fattispecie in oggetto, ad esempio, la Suprema Corte ha escluso l'operatività dell'esimente, essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma non quella urgenza assoluta ed improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe potuto necessitare l'occupazione abusiva),

 "ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di "danno grave alla persona" rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tra le quali rientra il diritto all'abitazione; l'operatività dell'esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi costitutivi dell'assoluta necessità della condotta, e dell'inevitabilità del pericolo" Cassazione penale, sez. II, 17/01/2008, n. 7183 A. e altro CED Cass. pen. 2008, rv 239447 Cass. pen. 2009, 1, 205 

  • la percezione giuridica del c.d. stato di necessità esistenziale:

"l'occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'A.R.T.E. (nel caso di specie con effrazione della serratura), è da ritenersi scriminato dall'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., qualora vi siano un'oggettiva situazione di necessità, di natura economica ma anche esistenziale, della persona soggetto attivo del reato già in condizioni di precarietà abitativa e relazionale, e l'assoluta, improvvisa ed immediata esigenza di trovare una sistemazione abitativa, sia per sé che per i figli" Tribunale La Spezia, 16/01/2008 B. Riv. Pen. 2008, 6, 674 Arch. Locazioni 2008, 3, 275.




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