-  Covotta Giulia  -  02/03/2016

LINTRODUZIONE DEI REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI – Giulia COVOTTA

Il giorno 02.03.2016 segna una data importante in materia di diritto penale (e non solo).

Con un voto di fiducia (149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti) è stato oggi approvato il disegno di legge che ha introdotto nel nostro sistema il reato di omicidio stradale.

Il particolare allarme sociale determinato dalla crescita esponenziale di incidenti stradali – spesso dall"esito mortale – causati molto spesso da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o alterazione da stupefacenti, ha indotto il legislatore ad intervenire anche attraverso un ulteriore inasprimento della risposta sanzionatoria.

Dopo un lungo e tormentato rimpallo tra Camera e Senato, dunque, l"omicidio stradale colposo diventa un reato a sé e viene sanzionato con un aggravamento delle pene nel caso in cui venga commesso sotto l"effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Tralasciando l"iter legislativo (e soprattutto politico) che ha portato a questa legge agognata per anni da molti, è bene riassumere in questo contesto quali sono le novità più rilevanti.

In primis, ricordiamo che la legge entrerà in vigore "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Le novità più rilevanti di questa legge sono, decisamente, l"introduzione dell"articolo 589 bis c.p. rubricato omicidio stradale e l"introduzione dell"articolo 590 bis c.p. in materia di lesioni personali stradali.

L"omicidio stradale è quella fattispecie criminosa che si verifica quando "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". Per tale reato la sanzione prevista è "la reclusione da 2 a 7 anni" (c.d. pena base).

Tale pena è aumentata (da 8 a 12 anni di reclusione) qualora il conducente abbia cagionato la morte di una persona avendo assunto bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti oltre il limite di legge.

E" stata prevista, inoltre, la reclusione da 5 a 10 anni nel caso in cui il cui tasso alcolemico del responsabile superi 0,8 g/l oppure qualora lo stesso abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità.

Un ulteriore aumento è stato applicato nel caso in cui, con il predetto comportamento, venga cagionata la morte di più persone e, inoltre, per il reato di omicidio stradale, è stato altresì previsto un raddoppio dei termini di prescrizione.

Ulteriore novità è l"introduzione dell"articolo 590 bis c.p., rubricato lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Tale articolo prevede che "chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale" soggiace alla reclusione da 3 mesi ad un anno (qualora cagioni lesioni gravi) oppure soggiace alla reclusione da uno a 3 anni per le lesioni gravissime – quali ipotesi base – inasprendo dette pena da 3 anni a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 anni a 7 anni per le lesioni gravissime qualora il conducente sia sotto l"effetto di droghe e/o alcool.

La neo legge prevede, inoltre, anche l'applicazione di più aspre sanzioni per il conducente che si sia dato alla fuga dopo il sinistro senza prestare il dovuto soccorso.

La legge di cui sopra, tuttavia, non tratta solo dell"introduzione delle fattispecie criminose sopra descritte, ma si è occupata anche di modificare il codice penale introducendo disposizioni di coordinamento. Simili modifiche di coordinamento ha subito il codice di procedura penale che, oltre all"adeguamento ai nuovi articoli introdotti, ha mutato anche la parte riguardante i prelievi coattivi di campioni biologici. Ricordiamo, poi, che l"arresto in flagranza è obbligatorio solo qualora il conducente che cagiona un sinistro mortale sia in stato di ebbrezza per alcol e droga.

Altre modifiche hanno riguardato anche il Codice della Strada: tra le più rilevanti, ricordiamo quelle in materia di revoca e sospensione della patente di guida.

Sostanzialmente queste le modifiche più rilevanti, ma sicuramente la materia resta controversa.

Infatti, è opinione di chi scrive che questa legge farà molto discutere e sicuramente dividerà l"opinione pubblica sul quantum di pena: ci sarà chi nutrirà dubbi sulle pene previste (temendo che le stesse siano ancora troppo blande) e, dall"altra parte, ci sarà chi potrebbe temere che pene così rigide (aventi lo scopo di colpire i c.d. pirati della strada) siano poi, in concreto, troppo lesive nei confronti di coloro che commettono un mero errore nella guida.

A questi dubbi, solo il tempo potrà rispondere.

In ogni caso, sul tema si tornerà presto a parlare, anche in maniera più dettagliata, su questo sito.




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