-  Redazione P&D  -  06/06/2016

Limite al pignoramento della pensione pubblica e concorso di creditori – Trib. Biella ord. 30/3/2016 – Paolo Basso

Se la pensione dell"ex dipendente pubblico è già gravata da pignoramento per debito alimentare, il pignoramento per altro credito di natura diversa non può superare il limite del quinto e non si applica l"art. 545 c.p.c.

L"ordinanza in commento affronta un tema sul quale non risultano precedenti editi.

 

La fattispecie, in breve, vede un Fallimento procedere a sequestro (ma, mutatis mutandis, le stesse argomentazioni varrebbero qualora si vertesse in tema di pignoramento) sulla pensione di un soggetto presunto debitore verso il Fallimento medesimo per risarcimento danni da mala gestio societaria.

La pensione del presunto debitore sequestrato (ex dipendente pubblico) é già gravata da pignoramento per un credito alimentare vantato dall"ex coniuge, il quale assorbe l"intera quota pignorabile di un quinto.

Il Fallimento sequestrante invoca il principio per il quale la quota di un quinto può essere superata in caso di concorso fra crediti alimentari e crediti non alimentari sino a giungere alla quota pignorabile di un mezzo (art. 545 c.p.c.).

Il presunto debitore sequestrato invoca, invece, l"applicazione dell"art. 2 D.P.R. 5.1.1950 n. 180, ai sensi del quale per i crediti alimentari dovuti per legge si prevede la pignorabilità fino alla concorrenza di un terzo e sostiene che tale speciale normativa debba essere applicata in luogo della norma codicistica.

L"ordinanza in rassegna accoglie le ragioni del sequestrato, assumendo come sia evidente che l"eccezione del superamento del quinto sia dettata in via eccezionale per i soli crediti di natura alimentare, dando rilievo al superiore rango che tali crediti hanno rispetto al credito di natura meramente economica, il quale non attiene a beni giuridici di primaria importanza quali il sostentamento della vita umana e la tutela della salute.

La decisione appare del tutto condivisibile, prima di tutto tenendo conto che la predetta norma non risulta essere stata oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale, dato che le sentenze della Consulta hanno riguardato soltanto il n. 3 di tale articolo ovvero l"intero comma 1 del medesimo ma in relazione a crediti diversi di quelli alimentari (Cass. 23.4.2003 n. 6432).

La normativa, come giustamente ha rilevato il Tribunale, ha evidentemente natura speciale rispetto alla regola generale stabilita dall"art. 545 Cod.Proc.Civ. e pertanto deve essere applicata al caso de quo in luogo della norma codicistica.

Alla corretta e sintetica motivazione del provvedimento potrebbe aggiungersi che, secondo la migliore dottrina, il concorso previsto dal V° comma dell"art. 545 Cod.Proc.Civ. deve consistere in un autentico concorso di azioni esecutive ex art. 524 Cod.Proc.Civ. e non di una mera successione delle medesime azioni esecutive (L. De Bernardin, Comm. al Codice di Procedura Civile, a cura di P. Cendon, Milano, 2012, pag. 811;  A. Crivelli, esecuzione forzata e processo esecutivo, Torino, 2006, tomo II, pag. 629).

Invero l"inapplicabilità alla fattispecie del citato V° comma dell"art. 545 Cod.Proc.Civ. e dunque l"inapplicabilità del limite di sequestro della metà dell"ammontare delle somme, posto che tale deroga al limite generale di un quinto, infatti, è stata prevista solo ed esclusivamente a maggior tutela dei crediti di natura alimentare, al fine di consentire ai titolari di tali crediti (assolutamente privilegiati) di essere ugualmente soddisfatti nonostante il simultaneo concorso di crediti di altra natura.

Non può, invece, tale norma (derogatoria del limite generale di un quinto) applicarsi a favore dei creditori a titolo diverso per il semplice fatto che essi concorrono con un credito di natura alimentare, per l"evidente ragione che una tale interpretazione costituirebbe clamorosa violazione del principio di uguaglianza stabilito dall"art. 3 Cost. Infatti al titolare di credito non alimentare verrebbe concessa la facoltà e l"ingiustificato privilegio di derogare al limite di sequestrabilità di un quinto per il solo e contingente fatto di trovarsi in concorso con un credito alimentare mentre, ove non si trovasse in tale concorso, dovrebbe rispettare tale limite.

Quindi il credito non-alimentare non può in alcun caso pregiudicare il diritto di credito pensionistico oltre la quota di un quinto mentre invece il credito alimentare può giungere ad un terzo e, qualora concorra con un credito non-alimentare, alla metà.

Per il credito non-alimentare sussiste un solo limite ossia il limite di un quinto stabilito dal citato art. 2 I° comma  nn. 2) e 3) D.P.R. n. 180 /50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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