-  Simona Arcangeli  -  04/04/2016

LICENZIAMENTO: RIPETIBILITA' DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - Cass. n. 6054/16 - Simona ARCANGELI

Nel caso in cui il provvedimento giudiziale che accerta l"illegittimità del licenziamento venga successivamente riformato, le somme erogate in favore del lavoratore a titolo di risarcimento del danno (ai sensi dell"art. 18 legge n. 300/1970) devono considerarsi ripetibili, in quanto in tale ipotesi non opera l"art. 2126 c.c.

La Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, applicabile al caso in esame) sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall"illegittimità del licenziamento e non dall"inosservanza del datore di lavoro all"ordine giudiziale di reintegra e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l"illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato.

Nessun contrasto è dato rinvenire rispetto a questo insegnamento nella sentenza Cass. n. 482/2005: essa infatti ribadisce l"orientamento prevalente, solo limitandosi a precisare che la ripetibilità va esclusa qualora all"ordine di reintegra (successivamente riformato) abbia fatto seguito l"effettiva ripresa dell"attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c., in virtù del quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione anche nel caso in cui abbia fornito la prestazione lavorativa in forza di un contratto nullo o in violazione di legge.

Nel caso in oggetto la Corte d"Appello di Firenze, pur consapevole dell"indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione in ordine alla piena ripetibilità delle somme corrisposte al lavoratore reintegrato in forza di una pronuncia giudiziale successivamente riformata, riteneva di aderire al diverso orientamento che ritiene irripetibili le somme maturate dal lavoratore in dipendenza della disponibilità al lavoro (ma non dell"effettiva ripresa dell"attività lavorativa) manifestata in sede cautelare.

La Suprema Corte nella sentenza in commento ha quindi avuto modo di chiarire che non è la mera disponibilità al lavoro, ovvero l"offerta della prestazione lavorativa successiva all'ordine di reintegra (poi riformato) che può mutare il titolo della corresponsione da risarcitorio a retributivo (determinandone quindi la successiva irripetibilità) ma solo l"effettiva ripresa dell"attività lavorativa, giacché solo in tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge.

 

Cassazione civ., sez. lavoro, 29 marzo 2016 n. 6054

Fatto

Con sentenza depositata il OMISSIS, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della statuizione di primo grado, che aveva rigettato l'impugnativa proposta da B.M.G. contro il licenziamento intimatogli dalla OMISSIS e revocato il decreto ingiuntivo concessogli per il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla reintegra disposta in via cautelare, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società datrice di lavoro e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Rilevava in particolare la Corte che, con la lettera di contestazione degli addebiti, la società datrice di lavoro, prendendo spunto da irregolarità accertate in occasione di un'assenza per malattia protrattasi dall'8 al 14 ottobre 2007, aveva contestato al lavoratore anche analoghi episodi avvenuti in precedenza, tutti caratterizzati dal fatto che egli, in occasione di brevi intervalli di riposo per turnazione, si era recato in una cittadina ungherese e ivi giunto aveva inviato una certificazione di malattia, prolungando cosi il soggiorno all'estero per più giorni, talvolta immediatamente antecedenti a festività; aggiungeva che talune di tali assenze erano da attribuire alla partecipazione del lavoratore a battute di caccia (ciò che smentiva lo stato d'infermità indicato dai certificati e comunque l'addotta impossibilità di lavorare) e che tali comportamenti, considerati complessivamente e unitamente all'impiego per finalità analoghe di giorni di congedo parentale, costituivano grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, quanto meno sotto il profilo dell'obbligo di astenersi da viaggi e attività venatorie gravemente stressanti per il fisico e in grado di impedire la sua guarigione; da ultimo, e con riferimento alle doglianze mosse dal lavoratore avverso la sentenza di prime cure, che aveva revocato il decreto ingiuntivo concessogli per il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla reintegra disposta in via cautelare, la Corte di merito, pur consapevole dell'indirizzo maggioritario di questa Corte di legittimità in ordine alla piena ripetibilità delle somme corrisposte al lavoratore reintegrato con pronuncia giudiziale successivamente riformata, riteneva di doversi adeguare al diverso orientamento a suo dire manifestato da Cass. n. 482 del 2005 e di giudicare pertanto irripetibili le somme maturate dal lavoratore in dipendenza della disponibilità al lavoro manifestata in sede cautelare.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre il lavoratore con ricorso affidato a tre motivi. Resiste la società con controricorso contenente ricorso incidentale volto alla cassazione della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ex art. 335 c.p.c..

Con il primo e secondo motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su addebiti mai contestatigli: a suo avviso, infatti, la contestazione disciplinare riguardava soltanto l'assenza (rectius, la certificazione medica relativa all'assenza) protrattasi dall'8 al 14 ottobre 2007 e pertanto la Corte di merito non avrebbe potuto porre a fondamento della valutazione di legittimità del licenziamento fatti diversi e ulteriori rispetto a quello contestato, quali gli episodi ulteriori di assenza e l'impiego di congedi parentali per finalità diverse da quelle proprie dell'istituto.

I motivi sono infondati. La Corte territoriale ha infatti accertato che oggetto della contestazione disciplinare non erano soltanto le irregolarità rilevate in occasione dell'assenza dall'8 al 14 ottobre 2007, ma anche analoghi episodi verificatisi con modalità del tutto simili in precedenza, e ha ravvisato in tali episodi un'unica condotta riprovevole sotto il profilo della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sia per ciò che concerne l'obbligo del lavoratore di astenersi da attività lesive dell'interesse datoriale di ricevere la prestazione lavorativa che per l'utilizzo di congedi parentali per finalità diverse da quelle proprie dell'istituto.

Data codesta ricostruzione del contenuto della lettera di contestazione, nessuna violazione delle norme invocate da parte ricorrente può rimproverarsi alla sentenza impugnata: non dell'art. 7 St. lav., giacchè la Corte ha attribuito rilievo disciplinare soltanto a fatti ritenuti contestati, e nemmeno degli artt. 1175 e 1375 c.c., non potendo dubitarsi che i fatti così come accertati dalla Corte si pongano in flagrante violazione degli obblighi discendenti dalle norme citate.

E' poi appena il caso di soggiungere che non può darsi ingresso in questa sede alla diversa interpretazione propugnata dal ricorrente circa l'effettivo (a suo dire) contenuto della lettera di contestazione. Premesso che, in tema di interpretazione del contratto e in genere degli atti unilaterali inter vivos aventi natura negoziale, il controllo di legittimità concerne solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr.da ult. Cass. n. 2465 del 2015 e, con specifico riferimento alla contestazione di un addebito disciplinare, Cass. n. 3407 del 1982), deve in specie rilevarsi che, qualora il ricorrente avesse voluto criticare l'interpretazione della lettera di contestazione fatta propria dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto censurarne la motivazione o sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, indicando specificamente in che modo la ricostruzione della volontà ivi compiuta si fosse posta in violazione dei precetti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ovvero per vizio di motivazione, indicando anche qui specificamente quali omissioni, insufficienze o contraddittorietà ne inficiassero l'accertamento di fatto: la ricostruzione della volontà negoziale è infatti opera del giudice di merito e non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione dell'attività negoziale oppure contrapporre un'altra interpretazione della medesima rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 13399 del 2005).

Con il terzo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ignorato la certificazione medica a supporto dell'assenza contestatagli dall'8 al 14 ottobre 2007 e l'assenza di prova circa il fatto che in tali giorni egli fosse impegnato in battute di caccia.

Il motivo è inammissibile, perchè concerne un fatto che non può essere considerato decisivo in ragione dell'accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa la portata della contestazione disciplinare: è infatti evidente che, una volta che si ritenga che oggetto della contestazione disciplinare non era il singolo episodio dell'assenza dall'8 al 14 ottobre 2007, ma una condotta complessiva articolatasi in plurimi episodi, la mancata considerazione delle risultanze istruttorie lamentata da parte ricorrente, siccome concernente un singolo episodio, non può logicamente attingere al rango di fatto (secondario) decisivo per il giudizio, rimanendo dette risultanze nell'ambito delle possibili fonti del convincimento del giudice di merito, al quale solo spetta di scegliere, tra gli elementi istruttori acquisiti, quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Il ricorso principale va pertanto complessivamente rigettato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la OMISSIS lamenta violazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 18 St. lav. per avere la Corte di merito rigettato l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui il ricorrente principale aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla reintegra disposta in via cautelare.

Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità ha infatti da tempo consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, applicabile in specie ratione temporis) sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d'urgenza ante causam successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. nn. 16037 del 2004, 7543 del 2006 e da ult. 15251 del 2014).

Vale piuttosto la pena di aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessun contrasto è dato rinvenire rispetto a questo insegnamento in Cass. n. 482 del 2005: essa infatti ribadisce l'orientamento (già allora) prevalente, solo limitandosi a precisare che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacchè in tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge.

Non è dunque la mera offerta della prestazione lavorativa successiva all'ordine di reintegra (poi riformato) che può mutare il titolo della corresponsione da risarcitorio a retributivo, ma l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. E non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va in parte qua cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 72/09, emesso dal Tribunale di Lucca in danno della ricorrente incidentale.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, appare equo compensare tra le parti le spese dei due gradi di merito e porre a carico del ricorrente principale le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Non sussistono invece i presupposti per la condanna del ricorrente principale ex art. 385 c.p.c., comma 4 (applicabile in specie ratione temporis, giusta Cass. n 15030 del 2015), per come invece richiesto dal Pubblico ministero in udienza, non potendo ravvisarsi nella mera infondatezza del ricorso la dimostrazione che il ricorrente abbia abusato del processo, agendo in modo consapevolmente contrario alle regole generali di correttezza e buona fede (Cass. n. 22812 del 2013).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2016

 




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