-  Bernicchi Francesco Maria  -  18/02/2014

LIBERTA' DI CORRISPONDENZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI - Cass. Pen. 7286/14 - Francesco M.BERNICCHI

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corti di Cassazione (Sez. I Penale n. 7286 depositata in data 14 Febbraio 2014) relativo al tema della libertà di corrispondenza, garantita dalla Carta Costituzionale, e il regime di questa all'interno degli istituti penitenziari.

Il fatto, in breve: con ordinanza del 6.2.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto dal detenuto C.S. , sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis O.P.. Il detenuto si era visto trattenere una missiva, ma per questa era ben presto giunto il decreto di nulla dal Magistrato di Sorveglianza di Novara.

Il Collegio di sorveglianza non modificava la decisione attesta la persistente dubbia interpretazione del contenuto della missiva, "atta a dissimulare comunicazioni lesive per l'ordine e la sicurezza all'interno e all'esterno dell'istituto."

Contro questo detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del C. , che deduceva, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il carattere "generale e impersonale" dell'ordinanza, nella quale mancano riferimenti concreti al contenuto della missiva o a condotte del detenuto che, a seguito del recepimento della missiva, avrebbero messo a rischio la sicurezza pubblica. Si denunciava, in sostanza, la genericità della motivazione del provvedimento.

I giudici di Piazza Cavour considerano fondato il ricorso e, quindi, lo accolgono.
E' pur vero che "la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione", ma per il  provvedimento dell'autorità giudiziaria serve una specifica motivazione che giustifichi "in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18 ter della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 95 del 2004."
"Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni nella corrispondenza, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5, possano essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto."
La motivazione del provvedimento del Giudice dovrà, dunque, far emergere l'effettuata, adeguata disamina del caso concreto, e non un mero "richiamo a un generico pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, in mancanza dell'indicazione di alcun elemento di fatto dal quale poter desumere, seppure in forma sintetica, l'esistenza dell'asserito pregiudizio (Cass., Sez. 1, sent. n. 48365 del 21/11/2012, Di Tapani, Rv. 253978; Sez. 1, sent. n. 3713 del 4/12/2008, dep. 27/1/2009, Lioce, Rv. 242525; Sez. 1, sent. n. 17799 del 27/3/2008, Lioce, Rv. 239850)."

Nel caso concreto l'ordinanza impugnata ha motivazione solo apparente, dal momento che," oltre a spiegare le generali finalità di prevenzione inerenti al provvedimento di trattenimento della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis O.P., ha recepito acriticamente, senza alcuna autonoma valutazione, il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara che già era scarsamente motivato."

In tal modo, il provvedimento impugnato, mutuando pedissequamente il reclamato decreto già privo di specifica motivazione, è incorso nella medesima carenza, sostanzialmente affermando la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di trattenimento della corrispondenza del detenuto, senza esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere il percorso valutativo seguito.

 




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