Varie  -  Faccioli Marco  -  11/09/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 8 : LA FORMA DELLA DOMANDA E LA MODALITA' DEL DEPOSITO (Marco Faccioli)

La forma della domanda e la modalità del deposito.

Recita l'art. 638 cpc:

"La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito."

Nel ricorso è essenziale l"individuazione delle parti e del petitum. Sebbene a parere di autori ben più autorevoli dello scrivente debba essere indicata, nel ricorso, anche la causa petendi, a mio modesto avviso, detta specifica, ovvero l'indicazione delle circostanze di fatto e di diritto all'origine al preteso credito, può essere tranquillamente omessa. Il procedimento monitorio è un procedimento sommario per sua natura, quindi ritengo che ogni aspetto afferente al merito possa essere omesso senza tema di rigetto del ricorso e/o di richiesta di integrazione da parte del Giudice. Ad ogni buon conto, potrebbe apparire opportuno, in ossequio alla mai tramontata saggezza del detto aristotelico in media stat virtus, dotare il proprio ricorso di un accenno dicausa petendi, se non altro per evidenziare all'Ufficio, almeno, di che cosa si tratti. Si faccia un semplice esempio: se Caio, appaltatore, è creditore nei confronti di Mevio, committente, di € 50.000,00 a titolo di fatture emesse in seguito a lavori edili eseguiti per conto di quest'ultimo, potrà benissimo presentare un ricorso per decreto ingiuntivo che, a fronte di fatture minuziosamente dettagliate in ordine ai lavori eseguiti, non dia conto della causa petendi, essendo implicita nel procedimento e nei documenti prodotti. Nel caso in cui, invece, l'appaltatore Caio azionasse fatture generiche, potrebbe essere consigliabile dare atto nel ricorso dell'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, della data della stipula, dei lavori fatti e della tempistica dei lavori.

Quel che si intende dire, per concludere e per capirsi, è che, comunque lo si voglia impostare, un ricorso per decreto ingiuntivo non dovrà mai essere minuzioso (nella ricostruzione del fatto e nella normativa applicabile nel caso di specie) come un atto di citazione, risparmiandosi dette ultime specifiche qualora controparte facesse opposizione.

§

Venendo ora alle modalità di deposito del ricorso e dei relativi documenti, pare opportuno premettere che, nonostante la riforma telematica già entrata a pieno regime, sono ancora diversi (per non dire parecchi) gli uffici non ancora attrezzati a ricevere ricorsi (e quindi ad emettere poi decreti) telematici. Uno su tutti quelli del giudice di pace. Per tutto quanta riguarda quindi la competenza di questi ultimi (statisticamente non irrilevante, se si pensa solo al recupero del microcredito) bisognerà attivarsi alla "vecchia maniera", provvedendo al deposito di ricorsi e documenti cartacei.

A parte il tempo sprecato nelle varie operazioni di deposito atti e richiesta copie (già sopra evidenziati), emerge con evidenza come per il giudice di pace sarà ancora necessario, per i procedimenti fuori foro, dotarsi ancora di un avvocato domiciliatario, figura quest'ultima che, svolgimento di udienze a parte, è stata definitivamente messa in soffitta dalla riforma.

Ma torniamo per un attimo all'oggetto del presente paragrafo e analizziamo le fasi del deposito. Come già sopra ricordato per procedere in tal senso è assolutamente indispensabile un software specifico, un programma per l'apposizione della firma certa ad atti e documenti, e naturalmente una buona connessione ad internet.

Seguiamo ora passo a passo la modalità di quello che potrebbe essere un ricorso per decreto ingiuntivo tra i tanti, ad esempio quello relativo al recupero di una fattura di € 10.000,00 per lavori edili effettuati e non corrisposti.

Vale quanto detto sopra per l'organizzazione del proprio desktop al momento del deposito, ovvero meglio tenersi "a portata di mouse" (quindi ben visibile sul desktop) una cartella con dentro i soli documenti ".PDF" depositandi (che saranno o nativi digitali oppure, a seconda dei casi, nati cartacei e poi scannerizzati), e precisamente:

1 - il ricorso per decreto ingiuntivo;

2 - il documento n. 1) – ad esempio la fattura azionata;

3 - il documento n. 2 – ad esempio la messa in mora precedentemente effettuata;

4 - la nota spese;

5 - la "comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo" (io utilizzo il prestampato dell'agenzia delle entrate, che compilo con i nomi delle parti e su cui applico il bollino di lottomatica (Sono previste anche altre forme di versamento del contributo, ad esempio con il pagamento di apposito F24. Che ognuno utilizzi quella che gli è più congegnale) del contributo unificato e della marca da € 27).


Consigli pratici: sebbene sia una pratica poco ortodossa in tempi di processo telematico, consiglio sempre, almeno qualora non si abbia una qual certa dimestichezza e velocità con la funzione copia/incolla sul proprio PC, di stamparsi almeno la prima pagina del ricorso (quella contenente i riferimenti delle parti), ciò agevolerà non poco la "copiatura emanuense" di nome – cognome – indirizzo – codice fiscale e partita iva quando sarà necessario inserirle negli appositi spazi del software durante la compilazione.

I software del processo civile telematico contengono infatti un'anagrafica delle parti processuali (che è possibile inserire semplicemente cliccandone il nome dopo averle ricercato nello storico del database), ma non compilano automaticamente indirizzo e codice fiscale nei dati della busta da inviare (dal momento che nelle cancellerie dei Tribunali non si provvede quasi mai al loro inserimento nel database del fascicolo virtuale).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film