Varie  -  Faccioli Marco  -  24/08/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 6 - LA PROVA SCRITTA - di Marco Faccioli

Il codice di procedura civile, all'art. 633, stabilisce, tra le altre cose, che "(...) il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta."

Che si deve intendere, esattamente, per "prova scritta" nell'era del processo civile telematico? Vale ancora l'elenco di cui al successivo art. 634, che qui si da per conosciuto, ivi compreso l'inevitabile riferimento al codice civile, oppure pare opportuno prendere in considerazione tutte le possibili sfumature che a detto inciso sono applicabili nella nostra epoca?

Iniziamo con dire che l'art. 633 cpc stabilisce le condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, individuando prima la tipologia di diritti azionabili e poi gli elementi probatori che debbono sussistere affinché il medesimo venga accolto dal giudice.

Ma si parta dal principio, ovvero a chi il giudice, sia esso di Pace o il Tribunale, concede un decreto ingiuntivo? Ovviamente a un creditore. Per cui, recita l'art. 633 cpc comma 1: "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna".

Il creditore che si trovi in una delle tre situazioni appena descritte potrà quindi adire il giudice competente (per ottenere un decreto ingiuntivo) solo a fronte di tre specifiche circostanze, che l'art. 633 elenca precedute da "SE".

  1. SE del diritto fatto valere si dà prova scritta (comma sul quale ci concentreremo in modo specifico essendo l'oggetto del presente paragrafo);

  2. SE il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

  3. SE il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Torniamo quindi ad occuparci della prova scritta (Da intendersi come la fonte da cui viene dedotta l"esistenza del fatto - esistenza del credito - In tal senso la prova scritta è il documento a partire dal quale si instaura il meccanismo logico-giuridico per giungere a ritenere sussistente il fatto di cui si intende dimostrare l"esistenza prima e ad ottenere l'ingiunzione di pagamento/consegna poi), ponendoci una fondamentale domanda: Quali sono le prove scritte che devo presentare al giudice, allegandole al mio ricorso, per ottenere il decreto ingiuntivo?

Iniziamo con l'elenco fatto dal codice, ovvero, sono prove scritte: "le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un"attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture."

Prima di procedere oltre nell"esame della tematica, stante la centralità della nozione di "prova scritta" nell"economia delle considerazioni che seguono, sembra opportuno ricordare alcuni elementi di ordine generale relativi all"utilizzo della locuzione "prova" nell"ambito dell"ordinamento vigente.

La prova precostituita (ovvero la prova che "già esiste" e che non deve, come ad esempio una dichiarazione testimoniale, formarsi all'interno di un giudizio), coincide generalmente con la prova di natura documentale. La fase monitoria risulta essere caratterizzata dalla produzione, da parte del ricorrente creditore, di documenti precostituiti, come fatture, parcelle vidimate dal proprio ordine di appartenenza, titoli di credito, scritture private, titoli a formazione giudiziale (ovvero provvedimenti emessi da un"autorità giudiziaria comprovanti l"esistenza del diritto), documenti che costituirebbero un titolo esecutivo ai sensi dell"art. 474 c.p.c.: ossia i titoli che consentirebbero al creditore di agire in fase esecutiva quali, in particolare, l"atto pubblico, la scrittura privata autenticata (la quale è titolo esecutivo solo in relazione al pagamento di somme di denaro), l"assegno, la cambiale; lodo arbitrali irrituale (al riguardo si ricorda che a differenza del lodo arbitrale rituale, il quale è equiparato ad un titolo a formazione giudiziale e dopo l"omologazione ha efficacia di titolo esecutivo a formazione giudiziale, il lodo conseguente ad un arbitrato irrituale ha natura contrattuale), documenti sottoscritti da terzi (che, ricordiamolo, non costituiscono prova nell"ambito del processo ordinario), documenti provenienti dallo stesso creditore.

Nella prossima lezione n. 7, affronteremo il problema dei carteggi elettronici, ovvero, delle comunicazioni che avvengono a mezzo di mail ordinaria, posta certificata, messaggistica (a mezzo tradizionale sms, whatsupp, telegram, facebook, ect).

Domanda fondamentale: le odierne forme di comunicazione sono da intendersi come "prova scritta" oppure no? Vediamo di analizzare il punto e fornire una risposta nel prossimo capitolo, sempre su personaedanno.it.




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