Varie  -  Faccioli Marco  -  02/08/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 5 - GLI SPORTELLI INFORMATIVI PRESSO I TRIBUNALI GESTITI DAGLI ORDINI AVVOCATI. (Marco Faccioli)

Lezione n. 5:

Gli sportelli informativi presso i Tribunali gestiti dagli ordini avvocati.


Solitamente le numerosissime riforme del diritto processuale civile portano sempre con sé un misto di entusiasmo e preoccupazione. Entusiasmo per il fatto che gli operatori del diritto, ad una prima lettura, credono ed immaginano che forse "sia finalmente la volta buona" per risolvere gli endemici problemi del diritto civile (lentezza e farraginosità dei processi), e preoccupazione per la consapevolezza che, spesso, la seconda lettura, va quasi sempre a smorzare i facili entusiasmi generati dalla prima. Mai però, così come nel caso della rivoluzione telematica, queste due sensazioni hanno raggiunto picchi inimmaginabili.

L'entusiasmo, soprattutto per coloro che hanno una concezione "dinamica della professione", è stato ed è tuttora molto alto, anche perchè, mai come prima, questa volta si è davvero ingranata una marcia in più nello snellire un procedimento, quello civile, storicamente gravato da pesi insopportabili (che comunque in parte restano del tutto intonsi).

Anche la preoccupazione, tuttavia, non è stata da meno, pari se non addirittura superiore all'entusiasmo, e questo per motivi, soprattutto per i colleghi meno avvezzi alla tecnologia, tutt'altro che infondati. Che cosa possa rappresentare, in termini di ansia da prestazione (professionale s'intende), il passaggio dall'era del cartaceo a quella del tecnologica, già ho cercato si spiegarlo con gli aneddoti di cui all'inizio, anche se mi sembrano ancora poca cosa.

Per fortuna gli ordini professionali, almeno su questo aspetto, hanno fatto sentire la loro presenza. Lo Stato, tra leggi e circolari attuative (queste ultime assolutamente inutili qualora fossero chiare le prime), pone in essere spesso delle situazioni di difficoltosa interpretazione da parte dell'utilizzatore finale (in questo caso l'avvocato) che è tenuto ad attenervisi. Le domande, nel caso della riforma di cui ci stiamo occupando, erano e sono davvero tante:

Che cosa succede se spedisco la busta elettronica e il tribunale non la riceve?

Se spedisco la busta elettronica l'ultimo giorno (quello di scadenza dell'atto) oltre l'orario di chiusura della cancelleria, il deposito è da considerarsi tempestivo?

Che cosa succede se la cancelleria rifiuta il deposito dell'atto dopo la scadenza del termine per il deposito?

Come avviene l'autentica degli atti da notificare in proprio a mezzo PEC?

Cosa deve contenere la relata di notifica elettronica?

E via di questo passo, decine, se non centinaia di domande che debbono comunque trovare una precisa risposta.

Nel silenzio degli enti preposti (verrebbe spontaneo attendersi, in un paese civile, che fossero Tribunali, Procure e Corti d'Appello a fornire indicazioni specifiche in merito a come e quando depositare atti e documenti presso i loro uffici), come sopra ricordato, gli ordini professionali si sono organizzati per fornire ai propri iscritti (e qui mi riferisco agli avvocati) tutte le più ampie informazioni utili a districarsi con la nuova procedura. Sono davvero state numerose infatti, per quanto mi riguarda almeno, le offerte formative (tutte a titolo gratuito) organizzate sottofroma di incontri, tavole rotonde, seminari e master pratico-operativi finalizzate a togliere ogni dubbio all'operatore del diritto su come operare presto e bene al tempo della riforma digitale.

Un aneddoto personale (l'ennesimo) servirà a meglio illuminare sul punto: per un disguido temporaneo il mio software PCT non era in grado di spedire la busta telematica con un ricorso per decreto ingiuntivo, di considerevole valore (cosa che ingenera sempre una qual certa fretta), da depositarsi presso il tribunale di Milano. Chiamato immediatamente il mio referente del servizio clienti (e quello di fornirsi di un software PCT con un efficace servizio help-desk è un consiglio pratico da aggiungere a quelli di cui alle precedenti lezioni n. 2 e n. 3 di questo ciclo), abbiamo iniziato la procedura guidata per la risoluzione del problema (altro consiglio: scaricare sul proprio PC il programma TeamViewer* (vedi nota  a piè di pagina) e tenerlo sempre pronto all'uso). In pochi minuti si è ovviato al disguido, inviando presso la PEC della cancelleria del Tribunale di Milano la busta elettronica in formato ".ENC" direttamente tramite la mia PEC anziché tramite il software PCT momentaneamente in tilt. Ho ricevuto quindi la "prima" e la "seconda" PEC (successivamente, nel paragrafo "l'attesa delle 4 PEC", torneremo in maniera più specifica sull'argomento), dopodichè non ho ricevuto più nulla, per giorni. Quando i giorni sono diventati settimane, abbastanza preoccupato per le sorti del mio ricorso (la mancata ricezione della "terza" e della "quarta" PEC non mi faceva dormire sonni tranquilli), ho provato, abbastanza ingenuamente, a prendere contatti telefonici con la cancelleria del Tribunale di Milano, o comunque con l'ufficio relazioni con il pubblico. Dopo innumerevoli inutili tentativi di interagire con un essere umano che non appartenesse alla categoria dei centralinisti, mi sono recato personalmente in Tribunale. La coda innanzi alla cancelleria, sebbene la mia visita agli uffici fosse abbastanza mattiniera, mi ha fatto propendere per una diversa soluzione. Grazie alla gentilezza di un funzionario, mi sono recato presso il punto informativo sul PCT (gestito dall'ordine avvocati) laddove, sempre comunque dopo una discreta coda, mi è stato chiaramente spiegato quello che è l'iter tipico di un deposito telematico (quel vademecum informativo che mai si troverà in nessuna legge o in nessun regolamento o circolare), con un tempo di presa in carico della busta telematica da parte della cancelleria decreti ingiuntivi oscillante tra le tre settimane ed il mese. Parzialmente tranquillizzato dalle informazioni sulla tempistica, ho poi atteso le successive due PEC, recapitatemi, così come mi era stato pronosticato, dopo tre settimane dal mio invio.

Oltre ai tempi di risposta delle cancellerie, al punto informativo ho ottenuto altri importanti informazioni e consigli, che ho già sparpagliato nei paragrafi precedenti (e che sparpaglierò nei successivi), e che ritengo siano stati utilissimi per svolgere al meglio la mia professione. Nell'era digitale l'informazione su come fare le cose (il c.d. know-how se si preferisce) è a dir poco fondamentale, e l'avvocato moderno deve esserne assolutamente conscio. Non sto qui a raccontare delle società mie controparti a cui ho notificato telematicamente ricorsi per decreto ingiuntivo poi divenuti inesorabilmente esecutivi per mancata opposizione entro i 40 giorni. Perchè non era stata fatta opposizione? Perchè, presto detto, non leggevano la PEC. Non basta quindi (solo) dotarsi degli strumenti necessari per poter operare nel processo digitale, ma bisogna conoscere tutte le minime sfumature del loro funzionamento per poterli sfruttare adeguatamente. Si deve quindi, in poche parole, sempre essere informati e, laddove non arrivano le leggi ed i regolamenti, che mai come nel diritto vanno sempre amalgamati prima e cementati poi con una inesorabile "prassi" operativa, è necessario affidarsi ai punti informativi predisposti dagli ordini, che spesso e volentieri ti forniscono le chiavi per "mettere in moto" l'intera macchina che dovrà poi essere guidata senza fare, si spera, incidenti.

"Non conosco nessuna comodità che valga quanto l'informazione", diceva Gordon Gekko in Wall Street di Oliver Stone e,

almeno in questo caso, pensando al processo telematico, non possiamo che essere d'accordo con lui.

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*(TeamViewer è un utilissimo software per la condivisione dei desktop a distanza. Vi sono tre diverse licenze disponibili per l"uso commerciale e una versione gratuita per uso non commerciale. In sostanza permette a Tizio, con proprio PC, di operare su quello di Caio, a distanza, tramite una password temporanea fornita da quest'ultimo)

 

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