-  Faccioli Marco  -  05/07/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 3. IL NUOVO DECRETO INGIUNTIVO - di Marco Faccioli

Il "nuovo" decreto ingiuntivo telematico - di MARCO FACCIOLI

- lezione n. 3 - 

 

Questa breve serie di articoli tratta della riforma digitale del ricorso per decreto ingiuntivo, ragione per cui non ci si soffermerà, se non per sommi capi, su quelli che sono i presupposti di diritto riguardanti detto istituto (considerati come conosciuti dal lettore), e solo per le questioni direttamente connesse alla riforma telematica del processo civile.

Naturalmente le regole di diritto non sono mutate con l'avvento della riforma telematica, per cui il procedimento di ingiunzione era e resta un procedimento di accertamento con precipua funzione esecutiva la cui funzione prevalente consiste nell'ottenere, nel più breve tempo possibile, un titolo esecutivo che permetta successivamente di avviare l"esecuzione forzata. Ciò premesso e precisato, si intende, cercando di essere più chiari possibile, analizzare passo dopo passo quella che è la redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo telematico, e le successive fasi.

N.B.: Una precisazione, sicuramente inutile, che pare comunque opportuno effettuare a questo punto della trattazione. Il ricorso per decreto ingiuntivo va redatto con un normalissimo programma di videoscrittura, ad es. word oppure open office o libre office (questi ultimi due scaricabili gratuitamente dalla rete), poi trasformato in formato .PDF (ogni programma di videoscrittura, compresi quelli sopra indicati, sono dotati di apposito tastino di comando alla bisogna), e poi successivamente firmarlo digitalmente (ma questo lo vedremo in seguito). Ciò che NON, ripeto NON, bisogna assolutamente fare, è scrivere il ricorso su un file, stamparlo, scannerizzare la stampa e depositare digitalmente il PDF del ricorso scannerizzato. Quest'ultima operazione (l'ho riportata in quanto realmente accaduta), non deve MAI essere compiuta per la redazione del ricorso, ma solo per la produzione dei documenti allegati e della procura alle liti (ma anche questo lo vedremo più avanti).

Ma ritorniamo al punto primo, ovvero a come materialmente redigere un ricorso per decreto ingiuntivo e provvedere al suo successivo deposito telematico.

Innanzi tutto occorre redigere l'atto su un file di videoscrittura (senza minimamente curarsi delle vecchie dimensioni di testo dell'usobollo - L'avvento del contributo unificato ha definitivamente messo una pietra tombale sull'impaginazione degli atti legali), come del resto già la stragrande maggioranza degli avvocati è abituata a fare. La necessità di impostare il ricorso per poi sottoscriverlo digitalmente e inviarlo telematicamente, dovrà fare venire meno alcune "vecchie abitudini", vediamo quali:

La procura alle liti, o mandato che dir si voglia, non dovrà più essere posto a margine o in calce all'atto (come si era soliti fare nell'era del cartaceo), ma dovrà essere redatta su apposito file (come si vedrà nel prossimo paragrafo 1.3);

Il file che contiene il ricorso, una volta concluso l'atto, non dovrà più essere stampato (il riferimento è alle sole necessità di cui al deposito telematico), a meno che non se ne voglia comunque tenere, per qualsivolgia necessità, una copia cartacea all'interno del fascicolo (la c.d. "copia studio" come una volta veniva chiamata quella che l'avvocato teneva per sé nel fascicolo);

I rapporti "fisici" con la cancelleria (accesso per i deposito, accessi successivi per sincerarsi che il giudice abbia emanato il decreto a seguito del ricorso, successivi accessi per richiesta e ritiro copie autentiche, etc. etc.) non esisteranno più. Ma su questo ultimo aspetto rimando ai successivi articoli specifici.

(...continua)




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