-  Redazione P&D  -  08/12/2012

L'ESISTENZIALE VARCA I CONFINI DEL RISARCIMENTO . Cass. 9969/12 - Natalino SAPONE

Il ricorrente chiedeva all'Azienda USL il pagamento delle somme impiegate dal defunto congiunto per eseguire cure mediche all'estero, cure urgenti e non eseguibili presso le strutture italiane.

In esito ad una CTU medico legale il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'Azienda sanitaria; la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado, essendo il diritto alla salute un diritto costituzionalmente garantito; con la conseguenza che gli atti normativi di rango secondario, quale quelli indicati dall'Azienda, andavano disapplicati nella parte in cui subordinavano il rimborso alla preventiva autorizzazione od anche alla preventiva richiesta di autorizzazione. Per la cassazione di tale pronuncia ricorreva l'Azienda USL.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 32 Cost., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato in modo estensivo il suddetto articolo posto a tutela del diritto alla salute, ricomprendendovi anche il diritto alla dignità umana, in modo da giustificare il diritto al rimborso per cure anche di carattere meramente palliativo come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza, e volte per di più ad alleviare il pregiudizio non tanto fisico quanto esistenziale del paziente.

La S.C. – Cass. civ. sez. lav., 18 giugno 2012, n. 9969, pres. Lamorgese, rel. Stile - ha rigettato il ricorso, osservando che la giurisprudenza ha "da tempo rimarcato come il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trovi il suo fondamento nell'art. 32 Cost., comma 1, e, ribadendo, in tal modo un principio già esistente nell'ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata protezione. Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. S.U. 10 marzo 1999 n. 117) che nell'ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del Servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario".

La S.C. ha poi messo in evidenza che "Il costante riferimento alla necessaria tutela della dignità della persona impone, allora, una lettura delle regole che sovrintendono alla erogazione dei servizi destinati a realizzare il pieno diritto alla salute che tenga conto - quando si tratti, come nella specie, di fruire di un progetto terapeutico non somministrato dal Servizio Sanitario Nazionale - del complesso oggetto della tutela che, conseguentemente, non può risolversi nel solo approntare il presidio terapeutico destinato al regresso della malattia, ma anche e soprattutto nell'offrire quant'altro sia utile a ripristinare nel soggetto colpito le condizioni per una decorosa convivenza con la condizione patologica o la disabilità. A questa conclusione si perviene, infatti, qualora, come doveroso, il diritto alla salute si legga unitamente a quello alla dignità umana. Da tali considerazioni deve ricavarsi il principio che il diritto alla salute ha nel nostro ordinamento una dimensione sicuramente più ampia di quanto non possa derivare dal mero diritto alla cura od alla assistenza, intesa nel senso tradizionale di accorgimenti terapeutici idonei a debellare la malattia od ad arrestarne l'evoluzione. Al contrario, il necessario riferimento alla tutela della dignità umana, consente di ritenere che le condizioni di salute oggetto della previsione costituzionale coincidano non solo con l'approntamento di mezzi destinati alla guarigione del soggetto colpito ma anche con quant'altro possa farsi per alleviare il pregiudizio non solo fisico ma, se si vuole, esistenziale dell'assistito, quantomeno in ragione di tutto ciò che manifesti concreta utilità ad alleviare la limitazione funzionale ancorchè senza apprezzabili risultati in ordine al possibile regresso della malattia".

Dunque la S.C. utilizza la nozione di pregiudizio esistenziale anche in un contesto diverso da quello risarcitorio, ossia in ambito assistenziale. E lo fa per dare una configurazione più ampia alla nozione di salute tutelata in ambito assistenziale; precisamente per dare alla salute una configurazione meno fisicistica, meno statica. La salute non coincide con la malattia. La salute è anche un rapporto fecondo con il mondo esterno. È il rapporto io-mondo l'aspetto che il danno esistenziale aiuta a mettere a fuoco. Per dare una completa descrizione della persona occorre considerare anche il rapporto con la realtà esterna. Se si lascia fuori questa dimensione, ne vien fuori o un io noumenico, astratto, una creatura di Gazzetta Ufficiale; oppure un io statico, che somiglia più a un sistema idraulico (non è forse questo il sistema cardio-circolatorio?) che a una persona con una biografia.

Per non appiattire la salute sul solo aspetto biologico, occorre dunque l'esistenziale. Oltre ai muscoli, c'è dell'altro; c'è l'esistenza, ossia il rapporto di quel corpo con ciò che lo circonda, con il mondo esterno, con gli altri; ci sono i piani di vita. Per passare dal corpo-oggetto (Körper) al corpo-vissuto e vivente (Leib), occorre l'esistenziale; e l'aggettivo è utilizzabile senza il sostantivo (danno); è questa la novità della sentenza.




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