-  Covotta Giulia  -  28/10/2015

LES JEUX SONT FAITS: LE FICHES DONATE NON SI RESTITUISCONO – Cass. civ. n. 21712/2015 – Giulia COVOTTA

Richiesta di restituzione somme da parte di un Casinò

L"articolo 1933 c.c. non concede azione alcuna per i debiti di gioco

La Suprema Corte ha stabilito che, se si tratta di un Casinò autorizzato, l"azione è concessa tranne nel caso in cui i gestori del Casinò medesimo prestino somme e/o fiches al giocatore al mero fine di incoraggiare quest"ultimo a giocare ancora

La sentenza in commento è interessante sotto molteplici profili: in primis per il fatto concreto da cui origina: la richiesta da parte di una casa da gioco francese (sita in Nizza) del pagamento di un importo pari alla somma contenuta negli assegni - rivelatisi scoperti - del giocatore.

Inoltre, detta sentenza è altresì interessante sotto il profilo del diritto internazionale privato poiché è stata richiamata (ed applicata) la Legge nr. 218/1995 (la quale, nel caso concreto, prevede l"applicazione del diritto francese), ma, allo stesso tempo, la Corte rammenta come l"interpretazione della legge straniera deve, in ogni caso, soggiacere all"interpretazione del Giudice italiano.

Tutto origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un Casinò francese e notificato a Tizio, giocatore di detto casinò, che proponeva opposizione.

L"opponente rifiutava di pagare l"importo indicato nel decreto ingiuntivo (Euro 17.000,00 oltre 1.700,00 a titolo di penale ex art. 3 L. 386/1990) così ottenuto attraverso la somma degli importi contenuti nei 5 assegni bancari rimasti insoluti. Lo stesso, infatti, affermava che gli assegni erano stati emessi per un debito di gioco, per il quale, dunque, non è concessa azione in giudizio ai sensi dell"articolo 1933 c.c. (non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti).

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di Tizio.

Il Casinò francese proponeva appello e, in secondo grado, le domande della società venivano accolte riformando la sentenza di primo grado.

La Corte d"Appello di Milano, infatti, pur ritenendo applicabile l"articolo 1965 del Code Civil francese – omologo del nostrano art. 1933 c.c. - affermava come detta norma, nel caso de quo, non impedisse al Casinò di agire in giudizio per richiedere il pagamento di assegni privi di copertura quand"anche il debito fosse stato un debito di gioco perché autorizzato.

Tale convincimento si basava principalmente su di una sentenza francese secondo la quale la domanda di pagamento dell"importo di un assegno senza provvista, proposta dal Casinò, non può essere rigettata a motivo che il debito del traente è un debito di gioco, per il quale il citato articolo 1965 Code Civil non accorda azione in giudizio.

Tizio, proponeva ricorso in Cassazione denunciando la falsa applicazione e violazione dell"articolo 1965 del Code Civil francese unitamente all"art. 15 della Legge 218/1995 sul presupposto che la Corte d"Appello milanese non si sarebbe attenuta al principio contenuto in detto articolo secondo cui "la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo".

La Corte di Cassazione, dopo una rapida disamina della normativa applicabile, affermava come la Corte d"Appello ben aveva individuato la legge applicabile in quella francese, operata dal giudice di appello sulla base del criterio di collegamento ex art. 57 l. 218/1995.

La doglianza mossa dal soggetto ricorrente muoveva dal fatto che la disposizione contenuta nel Code Civil era stata interpretata in violazione dell"articolo 15 della legge 218/1995 (la legge straniera è applicata secondo i propri criteri interpretazione e di applicazione nel tempo) ovvero seguendo l"interpretazione che a detta norma era stata data, a suo tempo, dalla giurisprudenza francese.

La Corte di Cassazione, nella sua sentenza, correttamente afferma come, una volta riconosciuto il diritto straniero applicabile alla fattispecie concreta, lo stesso deve essere interpretato dal giudice italiano secondo i criteri ermeneutici suoi propri.

Interessante, quindi, la decisione della Corte di cassare l"impugnata sentenza con rinvio alla corte d"appello in diversa composizione con l"indicazione del seguente principio di diritto "se è vero che il cliente di un casinò la cui attività è autorizzata dalla legge e regolamentata dai pubblici poteri non può avvalersi del disposto dell"art. 1965 del code civil, per paralizzare l"azione di pagamento proposta nei suoi confronti dalla casa da gioco, tale affermazione di principio non si attaglia al caso in cui il debito in questione si riferisca a mutui concessi dal casinò per alimentare il gioco".

Alla luce, quindi, di quanto sopra, è possibile riassumere come segue la decisione de quo: l"articolo 1933 c.c. non concede azione alcuna per i debiti di gioco. Tuttavia, se si tratta di un Casinò autorizzato, l"azione è concessa tranne nel caso in cui i gestori del Casinò prestino somme e/o fiches al giocatore al mero fine di incoraggiare quest"ultimo a giocare ancora.

In questo particolare caso non vi sarà tutela alcuna a ricevere indietro la somma o l"importo delle fiches prestate.




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