-  Zorzini Alex  -  06/10/2014

LEI PUBBLICA LE FOTO DEL MATRIMONIO SU FACEBOOK, LUI LE FA RIMUOVERE - T. Napoli, 15.7.14 – A. D. ZORZINI

La vecchia legge sul diritto d"autore, settantacinque anni il prossimo 22 luglio, si dimostra perfettamente applicabile anche al tempo dei social network (e a prescindere dalle successive novelle).

I fatti.

La moglie pubblica sul proprio profilo Facebook le foto del matrimonio, di luoghi di vacanza, di ricorrenze familiari, ritraenti lei e il marito.

Il marito non è d"accordo e chiede di toglierle.

Forse perché era incorso un procedimento di separazione che rende le parti poco inclini alle composizioni bonarie dei conflitti, è stato necessario depositare un ricorso ex art. 700 cpc.

L"ordinanza.

Il giudice di Napoli ha accolto il ricorso del marito con il quale chiedeva "di adottare i provvedimenti necessari all"eliminazione del pregiudizio derivante dalla pubblicazione sulla pagina Facebook della resistente di proprie fotografie senza il suo consenso".

In particolare, il fumus boni juris è stato individuato nel diritto alla riservatezza del marito tutelato dagli artt. 10 cc, 96 e 97 della l. 633/41, applicabili anche al caso de quo poiché "l"inserimento di una fotografia nella pagine del social network equival[e] a pubblicazione in quanto potenzialmente idoneo a mostrare la foto ad un pubblico indifferenziato di utenti, a differenza dell"inserimento della fotografia in un album o in una cornice conservata a casa".

A tal proposito, il giudice ha ritenuto che "anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell"onore della persona, l"estrema diffusività della pubblicazione su Internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo la violazione del diritto all"immagine, che costituisce un riflesso del diritto della persona".

Secondariamente, è stato altresì ritenuto sussistente il periculum in mora, "poiché il diritto del ricorrente potrebbe essere pregiudicato in maniera irreversibile dall"attesa della definizione del giudizio di merito".

Deve precisarsi, in tal caso, che il giudice ha ritenuto il successivo giudizio di merito volto ad ottenere la condanna alla rimozione delle fotografie e al risarcimento del danno.

Il consenso.

Il caso appena narrato, riportato anche dalla stampa quotidiana, si segnala per la novità della vicenda che si conferma tale anche per per l"obsolescenza della conclusione: vince ancora il consenso della persona ritratta (tutelato dagli artt. 96 e 97 della l. 633/41, da allora mai modificati) che, se non prestato, dà luogo ad un abuso ex art. 10 cc, anche quando foto e upload (rectius, "pubblicazione") si svolgono alla velocità di un clic.

 

Si ringrazia l"avv. Ciro Renino del Foro di Napoli per aver fornito l"ordinanza qui allegata.

 




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