-  Mottola Maria Rita  -  07/01/2009

LE SEZIONI UNITE E LA VACANZA ROVINATA - Maria Rita MOTTOLA

La sentenza delle SS.UU. n. 26972 sembra ad una prima lettura negare cittadinanza al risarcimento del danno da vacanza rovinata che, come sicuramente l'attento lettore avrà notato, non viene mai nominato nella, pur estesa, motivazione.
<<Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale>>. 

Non si cita in nessuna parte della sentenza, né per confermarne la risarcibilità, né per negarla, la posta di danno comunemente nominata <<vacanza rovinata>>. Perché mai? Forse perché è alquanto difficile sostenere che tale danno è sempre di minima entità o privo di rilevanza. Forse perché difficile negare che il danno da vacanza rovinata è squisitamente esistenziale. Forse, e a maggior ragione, perché l'elaborazione giurisprudenziale in tale materia è variegata e spesso offre spunti di riflessione giuridica estremamente interessanti. Infine perché è danno propriamente contrattuale. E già perché qui sta il problema. Il danno da vacanza rovinata è danno da inadempimento e come tale sanzionato e risarcibile. Non solo. La risarcibilità del danno è supportata da una direttiva CEE che ha trovato accoglienza in Italia, nella normativa confluita nel recente Codice del Consumo. 

Dunque, il danno da vacanza rovinata è danno squisitamente esistenziale, consistendo in un pregiudizio alla realizzazione personale e al poter fare, è danno di origine contrattuale e, pertanto, non trova le limitazioni dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2059 c.c., è, infine, danno previsto da norma di legge e, pertanto, non trova l'ostacolo del necessario riconoscimento costituzionale dell'interesse leso.
Ora leggiamo alcuni passi della sentenza che possono essere utili per la conferma, se fosse necessario, della risarcibilità del danno esistenziale da vacanza rovinata.




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