Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  05/03/2023

Le modifiche della l. 6/2004 a interdizione ed inabilitazione - Francesco Viglino

L'estratto che si pubblica fa parte dell'opera "L'amministrazione di sostegno nel sistema: per un superamento delle tradizionali misure di protezione".

Oltre alla introduzione dell’amministrazione di sostegno, la legge 6/2004 ha apportato alcune, significative modifiche alle misure di protezione già vigenti149.
Anzitutto, l’art. 4 del provvedimento ha modificato l’art. 414 c.c. (sui presupposti dell’interdizione, ora rubricato “Persone che possono essere interdette” – e non più devono), il quale ora recita che coloro che si trovano in stato di infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” (mentre prima si diceva, più semplicemente, “devono essere interdetti”). Questo cambiamento si inserisce nel solco delle trasformazioni scientifiche, culturali e giuridiche che abbiamo ripercorso in precedenza: l’interdizione non è più una misura che deve obbligatoriamente colpire gli incapaci, ma una possibilità, da attuarsi (soltanto) qualora ciò sia necessario per garantire una adeguata tutela a tali soggetti150. In definitiva, si ha un deciso cambio di prospettiva, che da una parte può sembrare più che altro simbolico, ma dall’altra, a mio avviso, se attuato in concreto può costituire una svolta nel sistema della protezione degli infermi: mentre in precedenza l’interdizione era il principale strumento che lo Stato offriva per far fronte all’incapacità, ora la sua portata risulta essere diminuita, per non dire residuale151. L’art. 5 della legge aggiunge al novero di legittimati al ricorso per l’interdizione e l’inabilitazione il soggetto che richiede la misura e la di lui persona stabilmente convivente (da intendersi come convivente more uxorio). La possibilità per l’interessato di richiedere la sua interdizione è significativa, intanto perché va nella direzione del riconoscimento di una capacità, seppur minima, della persona che può essere interdetta, ed inoltre si allontana dalla logica per cui la misura è imposta dall’esterno, permettendo al diretto interessato di far valere la sua volontà di tutelarsi ricorrendo a questo istituto152. In aggiunta, si crea un perfetto parallelismo con l’art. 406 c.c., che permette al soggetto di richiedere che gli sia nominato un amministratore di sostegno.

Altra norma molto rilevante è l’art. 9 (...)

In allegato il saggio integrale con note


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