RECUPERO DEL CREDITO. Quali sono e come si acquisiscono "informazioni ufficiose" sul debitore.
La gestione del credito è da sempre una delle sfide più importanti che le aziende di tutte le dimensioni si trovano a fronteggiare. Infatti, è proprio dal corretto ciclo del credito che dipende l"equilibrio del flusso di cassa della gestione corrente. Le aziende di dimensioni maggiori prevedono nel proprio organigramma, potendone agevolmente sopportare sia i costi che la formazione, figure dedicate come il credit manager (il ricorso ad una denominazione inglese, per un soggetto addetto al recupero del credito in seno all"azienda, è a dir poco ineluttabile), per gestire al meglio queste problematiche.
Nelle piccole e medie imprese invece, che rappresentano, numericamente ed in termini di PIL, la principale realtà della nostra economia nazionale, si assiste spesso alla gestione tardiva del problema (non perchè sottovalutato, anzi, ma perchè l"incombenza dell"attività e di nuove commesse di solito distoglie uomini e risorse dalla definizione delle pendenze con i debitori, che vengono spesso inesorabilmente rimandate), di solito affrontata successivamente con ingenti investimenti di tempo e soldi attraverso il ricorso a società di recupero crediti, società di factoring o studi legali specializzati. Le ragioni del perchè il fenomeno del credito nelle piccole e medie aziende sia spesso sottovalutato ha ragioni storiche ed economiche che non possono essere affrontate in questa sede, per cui ci si limita a fotografare la situazione esistente, in cui, una discreta fetta di imprenditori, artigiani e commercianti, affronta il recupero con un a volte critico ritardo rispetto al periodo in cui sarebbe dovuto avvenire, circostanza quest"ultima foriera di tutta una serie successiva di problemi che spesso rendono improbo il lavoro del professionista incaricato del recupero.
In questo ambito, forse molto più che in altri, vale la regola per cui è meglio prevenire (ovvero cautelarsi preventivamente per tutelare il proprio credito) che curare (ovvero intraprendere un"azione esecutiva contro il debitore), per il semplice fatto che il debitore, più tempo ha a disposizione, più sarà messo nelle agevoli ed indisturbate condizioni di attivarsi per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Si analizzi ora, seppure in modo schematico, quella che costituisce una serie di accorgimenti utili per poter evitare, un giorno, di doversi trovare impegnati in un recupero credito assolutamente non preventivato.
Quel che segue presuppone che l"affare sia già stato concluso e che il debitore non intenda effettuare il proprio pagamento, circostanza quest"ultima che mette il creditore nella necessità di dover procedere al recupero del proprio credito.
Le notizie ufficiose sul debitore
Una corretta analisi dell"intervento di recupero non può prescindere dalle informazioni che si riescono ad assumere, attraverso vari modi, sul creditore (quindi sulle di lui società, patrimonio, beni in generale, etc.). Il creditore personalmente, o il professionista incaricato del recupero, possono sfruttare (a volte maliziosamente, ma pur sempre nel rispetto della legge) informazioni sui propri debitori attraverso molteplici fonti ufficiose, tra le quali possiamo qui annoverare:
1) Informazioni assunte direttamente dalla persona del debitore: spesso un semplice colloquio, anche se telefonico o telematico, con il debitore, può essere utile rivelatore, sempre se condotto con la dovuta maestria, di informazioni di grande importanza che non sarebbero altrimenti reperibili da fonti ufficiali. Si pensi ad una telefonata in cui il debitore, debitamente "condotto" a discutere di un determinato argomento piuttosto che di un altro, riveli senza volerlo (o senza prestarvi, laddove comunque prevenuto, la dovuta attenzione) di una commessa appena ricevuta dalla propria azienda, della propria assunzione presso una determinata impresa, dell"acquisto a proprio nome di una nuova casa, etc. (Quelle elencate in esempio, sono tutte informazioni molto preziose per un creditore in procinto di iniziare un"azione giudiziaria/esecutiva: nel primo e nel secondo caso infatti potrà attivarsi per pignorare il credito del proprio debitore , nel secondo aggredendo l"immobile appena acquistato dal debitore).
2) Informazioni assunte da personale dipendente/collaboratori del debitore: attraverso un semplice colloquio, un briefing, una colazione di lavoro, etc, il creditore può, interloquendo a dovere o con il creditore medesimo, o con di lui collaboratori, professionisti, direttori generali, etc. (anche semplicemente, a volte, con una segretaria non particolarmente accorta nel mantenere il riserbo sulle notizie riservate dell"azienda per cui lavora), assumere informazioni, anche non sempre a mezzo di domande mirate e dirette, sullo stato degli immobili, sul clima aziendale, sulle riorganizzazioni in atto, sul cambio degli amministratori, sulle giacenze presenti in magazzino, sulla situazione debitoria dell"azienda, etc. (In questo caso specifico le informazioni non solo possono rivelarsi utili per intraprendere o meno un"azione esecutiva, ma anche per continuare o meno un rapporto commerciale o professionale con una realtà economica che, sebbene sino a quel momento solida, dia i primi segni di sofferenza. La notizia, infatti, di una poderosa ristrutturazione aziendale può essere, in alcuni casi, il campanello di allarme di una situazione di difficoltà che può indurre a non accettare nuove commesse e/o nuovi incarichi da parte di quel determinato cliente). A tal fine le figure sicuramente più disposte a fornire indicazioni sensibili ed utili al creditore sono quelle del "dipendente licenziato" o del "socio silurato" dal momento che, entrambi, sicuramente animati da sentimenti di rivalsa (quando non di vendetta) nei confronti del debitore (ex datore di lavoro o ex socio) saranno ben disposti, quando non apertamente entusiasti, di fornire al creditore informazioni / notizie / spunti & agganci e quant"altro possa rivelarsi a quest"ultimo utile per perseguire il proprio credito (a danno quindi del debitore). A differenza di collaboratori infedeli, queste due ultime figure presentano il vantaggio per il creditore di essere spesso disposte a fornire informazioni senza la necessaria richiesta di una contropartita.
3) Informazioni assunte con mezzi di varia natura: attraverso la lettura dei giornali e della stampa in genere, a mezzo di internet (ad es. effettuando una verifica su un motore di ricerca digitando il nome e tutti gli altri possibili riferimenti del debitore, leggendo i post su un blog laddove si parla del medesimo, consultando social network come Twitter o Facebook etc. etc.), o di qualsivoglia altro strumento di comunicazione utile alla bisogna, non da ultimo la richiesta di informazioni a persone che possono essere depositarie di utili informazioni (ad es. il colloquio con un conoscente o amico che si ha in comune con il debitore per sapere in quali condizioni attualmente versi, dove si sia trasferito, ect etc.). Molto utile crearsi profili di fantasia in Facebook per poi contattare via chat, magari sotto le mentite spoglie di un'avvenente fanciulla, il proprio debitore e carpirgli, tra una chiacchiera e l'altra, informazioni utili alla tutela del proprio credito).
Non ci si stupisca troppo della smaccata "non ufficialità" di queste tecniche di raccolta di informazioni (in questo trattato non mi infatti possibile accennare apertamente ad altre).
Il mondo, specialmente quello economico, non Disneyland, e per il creditore, il mancato ricorso a tecniche di assunzione di informazioni che possiamo qui definire "parallele" a quelle tradizionali possono venire a costare (in termini aziendali) molto care, nel momento in cui il mancato ricorso alle medesime si traduca nello sfumato recupero di una ingente somma che, altrimenti, si sarebbe potuto far confluire nelle casse aziendali, o almeno "bloccare" con un immediato ricorso per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.)
"L"informazione – diceva Gordon Gekko in Wall Street di Oliver Stone – è la cosa più utile che conosca.", ed un creditore perfettamente informato sul proprio debitore avrà sicuramente gioco facile (o per lo meno più facile di altri creditori) a portare a compimento con maggior successo una procedura esecutiva.
Tutte le informazioni assunte con le modalità (assolutamente non esaustive) di cui sopra, spesso (anzi quasi mai) non sono archiviate nè contenute in pubblici registri / documenti, per cui il loro grado di affidabilità non sempre è assoluto; rappresentano tuttavia una utilissima traccia per il creditore che voglia circoscrivere la ricerca sul patrimonio del debitore, focalizzandone in modo ottimale la ricerca.