-  Santuari Alceste  -  26/05/2017

Le farmacie non possono essere localizzate senza sostenibilità economica – Cons. St. 1678/17 – Alceste Santuari

La localizzazione delle farmacie incide sulle condizioni di mercato: vi è l"interesse di un farmacista ad opporsi all"apertura di una nuova farmacia nella zona territoriale in cui egli opera

Con due sentenze, segnatamente, n. 284/14 e n. 478/14, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento del 10 luglio 2014, accoglieva il ricorso di due farmacisti che avevano impugnato la deliberazione del comune capoluogo con la quale l"amministrazione civica aveva disposto, a seguito di concorso pubblico indetto ed esperito dalla Provincia autonoma di Trento ex l. 1/2012, l"apertura di una nuova sede farmaceutica nella zona territoriale in cui operano le due farmacie.

Si noti che il giudice di prime cure aveva ritenuto immune da vizi il modus procedendi seguito dal Comune, basato sulla suddivisione del territorio in "macro aree" e sulla applicazione per ciascuna di esse del parametro di legge della popolazione residente. Ciononostante, la decisione comunale è stata censurata.

Il Comune ha presentato appello, in particolare lamentando che il TRGA di Trento aveva ritenuto la motivazione in parte qua incongrua in relazione al criterio della "sostenibilità economica", non essendo quest"ultimo un parametro imposto da norme di legge né discendente da un espresso autovincolo della stessa Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza 10 aprile 2017, n. 1678, ha respinto (in larga parte) il ricorso motivando come segue:

-) il sistema a "numero chiuso" che caratterizza il sistema delle farmacie nell"ordinamento giuridico italiano e, conseguentemente, la loro localizzazione "incide sulle condizioni di mercato, cosicché deve essere ritenuto sussistente l"interesse di un operatore limitrofo a contrastare l"ubicazione delle nuove sedi e a ottenere che la stessa avvenga legittimamente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2015, nr. 1630; id., sez. V, 10 maggio 2010, nr. 2753)";

-) la scelta delle nuove sedi deve essere adeguatamente sostenuta da parte dell"amministrazione procedente, che dispone della potestà programmatoria per quanto attiene l"individuazione delle sedi farmaceutiche;

-) la decisione del comune deve basarsi "sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione" (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2016, nr. 2264; id., 31 dicembre 2015, nr. 5884; id., 6 marzo 2015, nr. 1153);

-) tuttavia, nel caso di specie, la "sostenibilità economica" costituisce un elemento cardine della motivazione del provvedimento impugnato;

-) la sostenibilità economica non riguarda un parametro vincolante imposto da previe norme (esterne o poste a monte dalla stessa Amministrazione comunale), ma esso "è stato di fatto impiegato quale criterio di valutazione della convenienza e opportunità dell"istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, facendone però poi un"applicazione incoerente e contraddittoria";

-) alcune delle sedi originariamente proposte sono state soppresse proprio adducendone la prevedibilmente scarsa redditività economica alla luce dei parametri insediativi impiegati;

-) considerando lo stesso elemento della sostenibilità economica, invece, la sede oggetto di contenzioso, è stata ritenuta necessaria, sulla scorta di "incerte e aleatorie previsioni di sviluppo futuro";

-) al riguardo, non è sufficiente né prevedere una futura "espansione edilizia" dell"area in questione, basato su una pianificazione urbanistica non ancora pervenuta neanche alla fase dell"adozione, né immaginare una "popolazione fluttuante", ossia prevedibili utenti occasionali e di passaggio che potrebbero accedere al nuovo esercizio;

-) la norma assume come parametro la popolazione residente, e non quella occasionale, inevitabilmente incerta e mutevole.

I giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, non tanto censurato la scelta di individuare una nuova sede farmaceutica per se, quanto l"assenza di giustificazioni adeguate per sostenere la scelta. Si potrebbe affermare che, ancorché i comuni abbiano a disposizione il criterio demografico per prevedere l"apertura di nuove sedi, queste ultime richiedono una ponderazione, anche di natura economica, della scelta da operare. Ancora una volta, emerge che il servizio farmaceutico presenta una "composizione mista": esso è a disposizione dei cittadini-utenti che devono disporne quale presidio socio-sanitario territoriale (di qui la necessità che le sedi siano in numero adeguato); allo stesso tempo, le sedi devono poter garantire una sostenibilità economica ai farmacisti.

In ultima analisi, la farmacia è costituita da una componente di tutela della salute e dal carattere imprenditoriale dell"attività svolta.




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